Responsabilità erariale per prestanome in finanziamenti agricoli destinati ai giovani (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 168 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Risponde di responsabilità erariale per indebita percezione di contributi pubblici il beneficiario di finanziamenti comunitari che, pur munito dei requisiti formali richiesti dal bando, non abbia mai esercitato effettivamente l’attività finanziata. La relazione di servizio con l’organismo pagatore si radica allorché il privato, con la domanda di aiuto, si inserisce ipso facto nel procedimento amministrativo di matrice eurounitaria destinato a immettere nel quadro nazionale risorse vincolate. La distinzione tra misure rientranti nel Pacchetto Giovani e misure ulteriori non esime da responsabilità quando difetta il presupposto oggettivo comune: l’effettivo esercizio dell’attività. Integra il dolo, quanto meno nella forma della riserva mentale, la rappresentazione all’amministrazione di una realtà difforme dal vero.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un privato per un danno erariale di oltre duecentomila euro, contestando l’illecita percezione di finanziamenti pubblici concessi dalla Regione a valere sui fondi PSR-FEASR e PAC. I contributi erano destinati all’avviamento di nuove imprese agricole da parte di giovani e al sostegno di agricoltori attivi.

Il convenuto aveva aperto partita IVA per la coltivazione di frutti oleosi, presentato domanda di sostegno nell’ambito del Pacchetto Giovani e sottoscritto l’atto di concessione, assumendo gli obblighi di avvio del piano aziendale, acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale e realizzazione degli investimenti. Le indagini di polizia giudiziaria avevano però accertato che egli risiedeva di fatto in altra regione, dove conduceva vita da studente universitario, mentre dell’azienda si occupava il fratello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di nullità della citazione per genericità. La difesa sosteneva che la Procura avesse contestato solo le misure del Pacchetto Giovani, senza spiegare le ragioni dell’indebitezza delle misure diverse. La Corte ha replicato che le erogazioni ulteriori erano funzionali alle prime e oggettivamente connesse a esse, poiché il loro presupposto comune risiedeva nell’effettivo svolgimento dell’attività finanziata.

Infondata è stata giudicata anche l’eccezione di prescrizione. Richiamando la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, il Collegio ha applicato il principio di vicinanza delle fonti di prova: dedotto il fatto negativo del mancato esercizio dell’attività, spetta al convenuto provare il fatto positivo contrario. È stato così il comportamento dello stesso convenuto a mantenere occultato il danno fino alle indagini del 2021, con la conseguenza che la domanda introdotta nel 2024 rispetta il termine dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994.

Nel merito, la Corte ha ritenuto provati tutti gli elementi della responsabilità. Sussiste la relazione di servizio con l’organismo pagatore, perché il privato che presenta domanda di aiuto comunitario entra nel procedimento amministrativo di matrice eurounitaria. Sussiste la condotta causale, consistita nel mancato adempimento degli obblighi nascenti dal bando quale lex specialis.

Il convenuto ha vestito i panni del prestanome per un’attività mai iniziata, rappresentando all’organismo pagatore una realtà difforme dal vero. A nulla rileva l’esistenza di una partita IVA attiva: altro è possedere il titolo fiscale di agricoltore, altro è esserlo effettivamente. Irrilevante anche l’ordinanza cautelare che aveva impedito di contrarre con la pubblica amministrazione, poiché essa rafforza l’accusa di indebita percezione.

Quanto alla dedotta escussione delle polizze fideiussorie, il Collegio ha chiarito che l’accertamento del credito risarcitorio e la sua esecuzione sono profili diacronicamente distinti: la somma già incamerata rileverà in sede esecutiva, non cognitiva. Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento della somma in favore dell’organismo pagatore, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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