Responsabilità erariale e prescrizione occultamento doloso reati falso e truffa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 142 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, l’occultamento doloso del danno, che consente di fissare il dies a quo della prescrizione nel momento della scoperta, non coincide con la mera commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede un quid pluris rispetto al dolo quale elemento strutturale dell’illecito. Nei reati di falso, truffa e corruzione l’occultamento è in re ipsa, essendo intrinseco nella condotta attiva dolosa causativa del danno, che già reca in sé l’attitudine a precluderne la conoscenza. La prescrizione decorre, pertanto, dalla data della effettiva scoperta del fatto dannoso, che per le condotte aventi rilevanza penale coincide, di regola, con la richiesta di rinvio a giudizio. La costituzione di parte civile della amministrazione danneggiata nel processo penale, per le medesime poste di danno, costituisce idonea causa di interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. e l’art. 66 c.g.c. non esclude l’applicazione della disciplina sull’occultamento doloso, disciplinando profili distinti.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due dirigenti di una azienda sanitaria locale, contestando loro di aver cagionato all’ente un danno da lesione del nesso sinallagmatico, un danno da disservizio in senso stretto, un danno patrimoniale da lavorazioni e servizi non effettivamente erogati e, al solo primo convenuto, un danno da tangente. Le domande traevano origine da un procedimento penale per corruzione, falso e truffa, relativi a lavori di ristrutturazione di un pronto soccorso ospedaliero.

I convenuti hanno eccepito la prescrizione dell’azione erariale, deducendo l’assenza di condotte occultatrici e l’inidoneità interruttiva della costituzione di parte civile dell’azienda nel processo penale, e hanno chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, pendente in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di prescrizione. L’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, come modificato dalla l. n. 1/2026, fissa la prescrizione in cinque anni decorrenti dal fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso realizzato con condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della scoperta. La Corte ha ribadito che l’occultamento non coincide con il dolo del fatto dannoso: nei reati di falso, truffa e corruzione esso è in re ipsa, senza necessità di ulteriori condotte autonome. La scoperta va individuata nel momento in cui l’illecito diviene conoscibile nei suoi elementi essenziali, coincidente in linea di principio con la richiesta di rinvio a giudizio.

Dirimente è stata ritenuta l’interruzione determinata dalla costituzione di parte civile dell’azienda del 25 febbraio 2019, atto che esprime la volontà di reazione dell’amministrazione danneggiata rispetto alla condotta e al danno. Non rileva che il petitum della costituzione civile sia formulato in termini più ampi, trattandosi delle stesse poste di danno. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’esercizio dell’azione civile dell’amministrazione giova anche all’azione del P.M. contabile, essendo unico il danno erariale, e ha precisato che, ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, circostanza ancora assente. Esclusa è stata, inoltre, l’applicazione del limite di sette anni di cui all’art. 66 c.g.c., riferendosi esso agli atti della fase istruttoria e non a quelli dell’amministrazione danneggiata.

Respinta è stata anche la richiesta di sospensione necessaria: l’esito del giudizio penale non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile del giudizio contabile, operando i principi di autonomia e circolarità delle prove.

Nel merito, il Collegio ha respinto il danno da lesione del nesso sinallagmatico, non essendo provata la sottrazione di tempo alla prestazione lavorativa. Ha invece accolto la domanda per il danno da disservizio in senso stretto, quantificato in euro 12.031,50, con condanna solidale e riparto interno. Ha respinto il danno da lavorazioni non erogate per difetto di concretezza e attualità, essendo emerso che l’azienda ha liquidato all’impresa meno del valore dei lavori accertato in sede civile, e, per la stessa ragione, il danno da tangente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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