Omessa notifica del ricorso pensionistico e estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 3 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte convenuta, unitamente all’omesso deposito della prova di tale notifica, determina la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica medesima. Alla parte convenuta non costituita non è consentito partecipare al giudizio e la fattispecie è disciplinata, per analogia, dall’art. 111, comma 4, cod. giust. cont., che impone la dichiarazione di estinzione del processo di diritto, anche d’ufficio, con sentenza. Alla dichiarazione di estinzione consegue la cancellazione della causa dal ruolo. L’estinzione del processo non estingue l’azione, salvo che prescrizione o decadenza siano maturate in relazione a quest’ultima. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il Fatto

Il ricorrente, un professionista, propone ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia della Corte dei conti per la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico. Parte convenuta è l’amministrazione indicata in epigrafe.

All’udienza del 17 gennaio 2024 la parte convenuta non risulta costituita e nel fascicolo non è depositata la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Il giudice monocratico rileva d’ufficio il difetto e decide con sentenza, dichiarando l’estinzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il percorso argomentativo muove dall’art. 155, comma 3, secondo periodo, cod. giust. cont., secondo cui il decreto di fissazione dell’udienza è notificato all’amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il successivo comma 5-bis del medesimo articolo precisa che il ricorrente deve depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede l’udienza.

La Corte trae dalla duplice prescrizione una conseguenza netta: la mancata costituzione della convenuta e l’omesso deposito della prova della notificazione comportano inesistenza della notifica e, quindi, mancata instaurazione del contraddittorio. Il ragionamento è costruito sull’effetto sostanziale dell’atto, non su una mera irregolarità formale: in caso di omesso assolvimento dell’onere di notificazione la parte convenuta non viene chiamata in giudizio.

Da qui il richiamo, per analogia, all’art. 111, comma 4, cod. giust. cont., che qualifica l’estinzione come operante di diritto e dichiarabile, anche d’ufficio, con sentenza. Il giudice richiama sul punto C. conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 570 dell’8 luglio 2021, che aveva già applicato lo stesso schema alla mancata notifica del ricorso pensionistico e del relativo decreto.

La Corte precisa poi la portata dell’esito dichiarato: ai sensi dell’art. 111, comma 5, cod. giust. cont., l’estinzione del processo non estingue l’azione, salvo che prescrizione o decadenza siano intervenute proprio in relazione a quest’ultima. La precisazione è rilevante per il ricorrente, che conserva la possibilità di riproporre la domanda, nei limiti in cui il diritto non sia nel frattempo estinto.

Sul regime delle spese il giudice applica l’art. 111, comma 8, cod. giust. cont.: le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Null’altro è dovuto. La sentenza dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con liquidazione negativa delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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