Bilancio ASM Matera: gravi irregolarità contabili e perdite strutturali (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 141 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012, accertano le irregolarità contabili suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La tardiva adozione e approvazione del bilancio di esercizio, oltre i termini degli artt. 31 e 32 d.lgs. n. 118/2011, costituisce grave irregolarità, compromettendo le funzioni di programmazione e controllo. I contributi regionali per il ripiano delle perdite devono essere contabilizzati secondo l’art. 29, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 118/2011, con storno dal patrimonio netto a riduzione della perdita portata a nuovo. Le note di credito da ricevere non giustificate documentalmente sono incompatibili col principio di prudenza di cui all’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, cod. civ. e vanno stralciate ove prive di riscontro.
Il Fatto
Il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Matera trasmetteva alla Sezione regionale di controllo il bilancio di esercizio 2023, la relazione sulla gestione e le relazioni del Collegio sindacale. A seguito di richieste istruttorie, l’Azienda e la Regione fornivano chiarimenti. Il bilancio presenta una perdita d’esercizio di oltre 12 milioni di euro, a fronte di un risultato previsionale a pareggio, e una perdita complessiva, includendo le perdite portate a nuovo, superiore a 15 milioni di euro.
La Sezione esamina le principali criticità del bilancio, dai ritardi nell’approvazione agli scostamenti tra previsione e consuntivo, dalla gestione dei debiti e dei fondi rischi sino alla contabilizzazione dei contributi regionali e alla trasparenza amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto il ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione 2023, adottato dall’Azienda e approvato dalla Regione con mesi di anticipo rispetto ai termini di legge, e del bilancio di esercizio 2023, adottato il 20 maggio 2024 e approvato dalla Giunta regionale il 26 settembre 2024, con un ritardo di 118 giorni rispetto al termine prescritto dall’art. 32 d.lgs. n. 118/2011. La Sezione accerta la tardiva adozione e approvazione, sottolineando che tale irregolarità compromette le funzioni del bilancio.
La Sezione esamina poi gli scostamenti tra bilancio preventivo e consuntivo, in particolare l’incremento degli accantonamenti. Richiamando la giurisprudenza contabile, la Corte raccomanda all’Azienda una corretta programmazione delle poste, specie degli accantonamenti e dei costi sanitari e non sanitari, e una scrupolosa cura nella determinazione dei dati previsionali.
Quanto alla riadozione del bilancio d’esercizio, la Corte raccomanda di verificare sempre la ricorrenza dei presupposti che la consentono. Ricorda che il rendiconto approvato non può essere rivisto se non in presenza di meri errori materiali, richiamando il principio di continuità del bilancio e la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015.
La Corte accerta poi la violazione dell’art. 29, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 118/2011, per l’errata contabilizzazione dei contributi regionali per il ripiano delle perdite. Rileva inoltre criticità relative alla gestione dei debiti, all’uso del contante nelle prestazioni intramoenia e al mancato rispetto dei tetti di spesa farmaceutica. Quanto alle note di credito da ricevere prive di riscontro documentale, la Sezione evidenzia che esse comprimono i costi nonostante l’incertezza sulla loro iscrizione originaria, in contrasto col principio di prudenza, e potrebbero essere stralciate.
Infine, la Corte dispone che l’Azienda, entro 60 giorni, adotti specifiche misure correttive, tra cui il completamento dell’analisi sulle note di credito e la trasmissione di una dettagliata relazione sugli esiti del processo di circolarizzazione delle posizioni debitorie.
Nota della Redazione
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