Dipendenza da causa di servizio e insindacabilità del giudizio medico-legale del CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 207 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità presuppone un nesso causale o concausale efficiente e determinante tra la patologia e l’attività prestata, non essendo sufficiente la mera coincidenza temporale tra servizio ed esordio della malattia. Ove l’accertamento tecnico disposto d’ufficio sia esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato e coerente con la documentazione sanitaria, il giudice contabile lo recepisce, rigettando il ricorso che contesti le conclusioni del comitato di verifica. Le condizioni di lavoro ordinariamente verificabili, prive di carattere di assoluta straordinarietà e non comprovate da alcun elemento documentale, non integrano autonomo titolo di dipendenza.

Il Fatto

Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio dall’11 ottobre 1982 al 31 dicembre 1997, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Disturbo bipolare di tipo I con disturbo d’ansia, in attuale assenza di aspetti psicotici”, conformandosi al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione di privilegio, deducendo di essere stato sottoposto, durante il servizio, a un notevole stress psico-fisico per carichi di lavoro, mansioni superiori e rigidità gerarchiche.

L’Amministrazione, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei. Disposta una prima volta la rinnovazione della notifica, il giudice ha conferito CTU all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, con quesito sulla dipendenza o concausalità dell’infermità alla data della visita collegiale dell’11 aprile 2013.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta la questione della dipendenza da causa di servizio della patologia psichiatrica e del valore da attribuire all’accertamento tecnico disposto d’ufficio. Il ricorrente contestava il giudizio del comitato di verifica, sostenendo la sussistenza di un rapporto causale o concausale efficiente e determinante tra l’attività svolta e l’insorgenza della malattia.

La Corte dichiara il ricorso infondato, recependo integralmente le conclusioni dell’UML: la patologia, alla data di riferimento e tuttora, non dipende né causalmente né concausalmente dal servizio prestato. Il giudizio peritale è ritenuto esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato e coerente con la documentazione sanitaria, dalla quale emerge come l’esordio e l’evoluzione della malattia siano riconducibili a episodi comuni alla vita di molti.

L’accertamento si fonda su più elementi convergenti: la difficoltà del ricorrente di gestire emotivamente la propria sfera affettiva, personale e professionale; una predisposizione genetico-familiare per disturbi psichiatrici, risultando documentato che il padre fosse in cura per “ansia”; l’inquadramento della patologia tra i disturbi dell’umore, di etiologia ignota, con esordio in età giovanile e successivo fenomeno di slatentizzazione indipendente dalla persistenza dei fattori scatenanti.

Assume rilievo decisivo la circostanza che il ricorrente, congedatosi volontariamente nel 1997 e mai dichiarato inidoneo al servizio, continuava a soffrire dei disturbi tipici della patologia anche in epoca recente, a dimostrazione dell’inconfigurabilità di qualsivoglia relazione causale con il servizio militare. Le deduzioni difensive sulle condizioni di lavoro sono giudicate non dirimenti, trattandosi di situazioni ordinariamente verificabili negli ambienti di lavoro, in particolare militari, prive di carattere di assoluta straordinarietà e, comunque, non comprovate nel fascicolo.

Il ricorso è dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 500,00 in favore del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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