Conto riassuntivo imposta di soggiorno: no alterità, conti dei singoli agenti irregolari (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 266 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto riassuntivo previsto dall’art. 140, primo comma, ultima parte, cod. giust. cont. assolve a una funzione meramente operativa di elencazione di conti giudiziali omogenei, che restano indipendenti tra loro. Il redattore del conto riassuntivo non assume la veste di agente contabile, non ha il maneggio del denaro e non pone in essere alcuna gestione; pertanto non integra violazione del principio di alterità. La verifica della regolarità va condotta sui conti dei singoli agenti, che devono essere depositati insieme al conto unico ai sensi dell’art. 625 reg. cont. Stato. Ogni gestore di struttura ricettiva incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno è agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il conto è irregolare se privo di scritture di apertura e di quadratura e di ogni indicazione che consenta di ricostruire e verificare incassi e riversamenti.
Il Fatto
Con relazione del magistrato istruttore viene deferito alla Sezione giurisdizionale regionale il conto giudiziale reso da un agente interno della riscossione di un Comune, relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio 2022, riassuntivo delle gestioni dei gestori di trentatré strutture ricettive del territorio.
Il magistrato contesta profili formali e sostanziali: mancata sottoscrizione dell’agente sul conto collettore, sottoscrizione e parifica operate dal medesimo soggetto quale responsabile del servizio finanziario, con asserita violazione del principio di alterità; conti dei singoli gestori non depositati con il conto riassuntivo; squadrature tra riscossioni e versamenti; presenza di un conto compilato “a zero”. L’agente eccepisce che le anomalie derivano dal software in uso, che adotta un criterio di cassa, e dalla coincidenza tra agente collettore e responsabile finanziario per le limitate risorse dell’ente. Il Comune annuncia interventi correttivi. Il pubblico ministero ritiene non superabile la contestata violazione del principio di alterità e conclude per l’irregolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del conto riassuntivo. Ai sensi dell’art. 140 cod. giust. cont., i conti giudiziali di gestioni omogenee possono essere riuniti in un prospetto unico a cura dell’amministrazione. La norma produce effetti solo sul piano operativo: il documento riepilogativo elenca conti che restano indipendenti tra loro e rispetto al conto unico, senza che ciò faccia venir meno l’individualità di ciascuna gestione e la correlativa responsabilità dell’agente.
Da qui la conseguenza sul principio di alterità. Il redattore del conto riassuntivo non assume la veste di agente contabile, non compie alcuna gestione e si limita a formare l’elenco delle singole gestioni, parificandole nel loro complesso per l’omogeneità dell’oggetto. Nel caso in esame, pertanto, il principio non risulta violato. La Corte esclude anche che ricorrano gli schemi della gestione plurisoggettiva dell’art. 192 reg. cont. Stato (agente principale e subagente) o dell’art. 188 reg. cont. Stato (avvalimento di cassieri nel proprio ufficio): il compilatore del conto unico non è incaricato della riscossione né riveste alcun ruolo strumentale.
La fattispecie si riporta invece allo schema dell’art. 625 reg. cont. Stato: i conti dei contabili devono essere trasmessi alla Corte insieme ai prospetti riassuntivi. Non essendo stati depositati i conti dei singoli gestori, il conto in esame è irregolare sotto questo profilo.
La Corte conferma poi la qualificazione del gestore della struttura ricettiva come agente contabile, richiamando le Sezioni Riunite n. 22/2016/QM e il più recente indirizzo di appello. Il regolamento comunale nomina gli agenti contabili e impone la resa del conto; ciascun gestore è singolarmente tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione. L’esame ha evidenziato conti privi del numero di ricevuta, del numero di quietanza di riversamento, con riversamenti riferiti all’esercizio precedente e senza quelli dell’ultimo trimestre, oltre a un conto “a zero”. Manca la scrittura di apertura sulla giacenza di cassa e la scrittura di quadratura. Un registro di cassa cronologico numerato costituisce regola generale di ordinata gestione, indipendentemente dalla previsione regolamentare. Il conto è quindi dichiarato irregolare. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, secondo comma, cod. giust. cont., il documento depositato è una mera attestazione coincidente con la parifica, ma l’inadempimento non è addebitabile all’agente bensì all’amministrazione.
Nota della Redazione
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