Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 122 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e ss. del codice di giustizia contabile, il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, con successiva parificazione e corredo del parere dell’organo di revisione interno, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice monocratico definisce allora il procedimento con sentenza di estinzione, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., restando ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella successiva procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c. La natura giurisdizionale del procedimento e la sua definizione mediante sentenza non mutano in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice, di accoglimento o di rigetto del ricorso.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.

Con decreto del giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. L’ente ha trasmesso la documentazione di competenza, dapprima con un primo invio telematico e poi con successiva integrazione. Il conto giudiziale risulta così parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno. Il procedimento giunge alla camera di consiglio, dove il Pubblico ministero conclude per la cessata materia del contendere, con adesione del difensore dell’agente contabile.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla disamina degli atti e rileva che il conto giudiziale risulta depositato, parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno. L’adempimento sopravvenuto dell’obbligo di resa del conto priva di oggetto la domanda della Procura, formulata ai sensi dell’art. 141 c.g.c. al solo fine di ottenere la fissazione del termine.

Su questa base il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la giurisprudenza della stessa Sezione, secondo cui il procedimento per resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura è desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica.

Il giudice sottolinea che la forma di definizione del giudizio per resa del conto, alla luce degli artt. 141 e ss. c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico venga ad assumere. Dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, quanto alla definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. Il richiamo è alla pronuncia della Sezione giurisdizionale Marche del 31 dicembre 2020, n. 198.

Ne consegue, anche in forza delle richieste formulate dalle parti in giudizio, la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 144 c.g.c. con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Il giudice tiene ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Rilevata la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, non si provvede sulle spese; gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *