Pensione privilegiata e vincolo del parere del Comitato di verifica (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 50 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria del personale militare, l’accertamento del nesso causale tra i fatti di servizio e l’infermità è riservato al Comitato di verifica per le cause di servizio, ai sensi degli artt. 11 e 12 d.P.R. n. 461/2001, organo diverso dalla Commissione medica ospedaliera. Il riconoscimento della dipendenza opera ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, purché l’infermità rientri tra quelle elencate nella tabella A allegata alla legge n. 313/1968. Il giudice contabile non può sostituire la propria valutazione a quella del Comitato con una consulenza tecnica d’ufficio, quando il parere negativo sia sorretto da argomentazioni condivisibili. L’inerzia dell’INPS sulle richieste del cittadino integra violazione dei principi di collaborazione e buona fede e giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio nella Marina, era stato giudicato inidoneo al servizio per una patologia cervicale e lombare con infermità civile riconosciuta del 25%, accertata dal Dipartimento militare di medicina legale, con transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa perfezionatosi l’8 marzo 2023.

Il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio aveva comportato il rigetto della domanda di equo indennizzo, con decreto del 9 aprile 2024 non impugnato. Il 14 maggio 2024 il ricorrente ha proposto domanda di pensione privilegiata ordinaria, seguita da diffida il 9 settembre 2024, senza alcun riscontro da parte dell’INPS. Ha quindi chiesto l’ascrizione dell’infermità alla settima categoria della tabella A e la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei e degli arretrati; in via subordinata, una CTU sulla dipendenza da causa di servizio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato nel merito. La Sezione muove dalla ripartizione di competenze fissata dagli artt. 11 e 12 d.P.R. n. 461/2001: l’accertamento del rapporto causale tra fatti di servizio e infermità spetta in via esclusiva al Comitato di verifica, la cui valutazione esplica effetti tanto sull’equo indennizzo quanto sulla pensione privilegiata.

Nella specie il Comitato — definito dal giudice massima espressione di professionalità medica, giuridica e amministrativa — ha escluso che l’attività militare svolta abbia inciso sulle condizioni di salute del ricorrente, già affetto da obesità. La Sezione condivide tale valutazione e ne rileva la coerenza con la descrizione di turni di guardia continuativi di ventiquattro ore, svolti con inusitata frequenza.

La Corte sottopone a critica serrata la relazione medico-legale di parte: essa si presenta oggettivamente contraddittoria laddove nega l’obesità richiamando una soglia di 96 kg, a fronte di un peso misurato di 105 kg e di un’altezza di 179 cm, con un indice di massa corporea che ricade nella categoria dell’obesità lieve secondo le indicazioni del manuale MSD.

Il giudice respinge poi l’opposta lettura, secondo cui costituirebbe ordinaria causa di servizio l’insorgenza di brachialgie, artrosi cervicale e protrusioni erniarie a seguito della semplice guida di automezzi pesanti e del carico e scarico di container, ancorché pesanti. Tale impostazione condurrebbe a qualificare quelle attività come pericolose e a un riconoscimento indifferenziato della pensione privilegiata, con eccesso di tutela. La richiesta di CTU è quindi superflua.

Resta il rilievo, autonomo e incidente solo sul regolamento delle spese, della condotta dell’INPS, che non ha mai risposto alle istanze del ricorrente. La violazione dei principi di collaborazione con il cittadino e di buona fede giustifica la compensazione integrale delle spese, nonostante il rigetto nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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