Conto giudiziale peculio detenuti irregolare coincidenza tra rendiconto e parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 375 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È irregolare il conto giudiziale che il medesimo soggetto abbia provveduto a rendere e a parificare, poiché la sovrapposizione tra chi presenta il rendiconto e chi ne verifica la conformità viola il generale principio di alterità, posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali. L’attività di verifica della correttezza della gestione presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che rende il conto; diversamente opinando, l’Amministrazione non avrebbe modo di controllare e contestare le risultanze. È altresì irregolare il conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile privo della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., che avrebbe dovuto dare conto delle verifiche amministrativo-contabili estese, anche a campione, alle movimentazioni dei conti correnti dei detenuti e alla documentazione giustificativa dei pagamenti.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alla gestione del peculio dei detenuti presso un istituto penitenziario, per il periodo 01/01/2019-31/03/2019. Il conto è stato reso d’ufficio dal direttore della struttura in luogo del contabile di cassa, deceduto nell’aprile 2019, che non aveva potuto né rendere il conto né formalizzare il passaggio di gestione.

Il magistrato designato ha deferito il conto rilevando, tra l’altro, la tardività del deposito e l’omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. L’Amministrazione ha depositato una memoria difensiva sostenendo la regolarità delle operazioni e la sottoscrizione del conto anche da parte del capo dell’area contabile. La questione giunge così alla valutazione del Collegio sull’approvazione del rendiconto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, richiamando il peculio dei detenuti disciplinato dall’art. 25 della legge n. 354/1975 e dall’art. 57, comma 6, del d.P.R. n. 230/2000, oltre alle regole contabili del R.D. n. 1908/1920 e del R.D. n. 827/1924.

Nel merito, la Corte osserva che, al di là della violazione dei termini di presentazione e deposito, si è determinata una non ammissibile coincidenza tra il soggetto che ha reso il conto e quello che ha provveduto alla relativa parificazione. Il conto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, non risulta sottoscritto anche dal capo dell’area contabile, riportando esclusivamente la firma del direttore, che ha così attestato la conformità del rendiconto alle proprie scritture.

Questa sovrapposizione di ruoli non è compatibile con il principio di alterità, posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali. La verifica della correttezza della gestione presuppone l’intervento di un soggetto diverso dal rendicontante; diversamente opinando, l’Amministrazione non potrebbe controllare né contestare le risultanze del conto.

Al primo ostacolo si aggiunge l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., pur addebitabile all’Amministrazione e non all’agente contabile. Stanti i vincoli specifici della gestione del peculio, il conto dell’ultima gestione avrebbe dovuto essere sottoposto a verifiche amministrativo-contabili, con estensione, anche a campione, alle movimentazioni dei conti correnti intestati ai detenuti e alla documentazione giustificativa dei pagamenti, con particolare attenzione al sopravvitto.

In conclusione, il Collegio dichiara l’irregolarità del conto giudiziale e demanda agli organi responsabili dell’Amministrazione il puntuale adempimento degli obblighi di legge. L’assenza di condanna dell’agente contabile esonera dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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