Parere sfavorevole su Newco per riorganizzazione assets idrici (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 218 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla deliberazione di acquisizione di una partecipazione societaria ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto la motivazione analitica dell’atto e si articola in parametri di conformità a legge e di sana gestione finanziaria. L’onere motivazionale non è assolto quando l’atto si limiti a mere ripetizioni del dato normativo o ad affermazioni apodittiche, né quando ometta la valutazione comparativa delle alternative praticabili per il conseguimento della finalità pubblica. La motivazione può essere sintetica, ma deve disvelare l’iter logico e procedimentale di inquadramento della fattispecie. Il parere sfavorevole non impedisce all’ente di procedere, ma impone una motivazione analitica delle ragioni di dissenso, con pubblicazione sul sito istituzionale e informazione della Sezione.
Il Fatto
Il Comune di Pusiano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 19 maggio 2025, con cui ha approvato la costituzione di una società in house a totale partecipazione pubblica, denominata Newco S.r.l., e l’acquisizione della relativa quota.
L’operazione si inserisce in un progetto di riorganizzazione del servizio idrico integrato della provincia di Como. Il Comune, insieme ad altri sedici comuni comaschi, detiene una partecipazione di minoranza in Lario Reti Holding S.p.A., titolare della concessione di parte degli assets idrici; il gestore unico in-house Como Acqua S.r.l. ha in affitto il ramo d’azienda extra-ATO. Il progetto prevede scissione, subentro nel contratto di affitto e fusione inversa della Newco in Como Acqua. Per il Comune di Pusiano l’impegno è di 846 euro, pari al 4,23% del capitale sociale di 20.000 euro.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che l’art. 5, comma 3, del TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022, delinea un controllo peculiare su quattro parametri: necessità della società per le finalità istituzionali, ragioni e finalità della scelta sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Richiama sul punto le Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e la propria deliberazione n. 161/2022/PAR.
Sul primo parametro la Corte rileva il difetto più grave. L’unica opzione considerata nel documento programmatico è la creazione di una Newco strumentale; manca del tutto una valutazione comparativa. Eppure lo stesso contratto di affitto del ramo d’azienda prevede che, in caso di risoluzione, Como Acqua proceda all’acquisto diretto del ramo, al valore di rimborso calcolato secondo i parametri regolatori. La Sezione osserva inoltre che, se l’assetto finale non si realizzasse, la costituzione e la partecipazione in Newco risulterebbero in contrasto con le finalità tassative dell’art. 4 del TUSP. La motivazione analitica è quindi giudicata non soddisfacente.
Quanto alla convenienza economica, la Corte non estende il proprio esame alla scelta dell’affidamento del servizio, risalente alla deliberazione provinciale dell’ATO, ma ribadisce l’impossibilità di comparare convenienza e finalità rispetto ad alternative non considerate. Sulla sostenibilità finanziaria, distingue l’accezione oggettiva — salute finanziaria della società — da quella soggettiva, relativa all’impatto sul bilancio dell’ente. Trattandosi di società nuova, non è possibile confrontare bilanci precedenti; il PEF e il Business Plan restano l’unica fonte. La Newco, dotata di capitale esiguo, incassa il canone di 250.000 euro e sopporta costi di governance contenuti, con un utile pre-tasse atteso di 23.000 euro annui. Sul piano soggettivo, l’esborso di 846 euro e il basso rischio dell’operazione inducono a escludere ricadute sul bilancio comunale. La Sezione si riserva comunque di monitorare l’esito nell’ambito del controllo successivo sulla partecipata Como Acqua ai sensi dell’art. 20 del TUSP.
I parametri restanti sono soddisfatti. L’acquisto è coerente con il divieto di società c.d. doppione, poiché all’esito del processo il Comune avrebbe una sola partecipazione nella società affidataria del servizio. Il provvedimento esclude effetti anticoncorrenziali e contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato. La consultazione pubblica è stata svolta mediante avviso sul sito istituzionale, senza osservazioni. La Sezione accerta infine l’adempimento delle prescrizioni dell’art. 8 del TUSP, spettando al Consiglio comunale la competenza esclusiva sulle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000. Il parere è pertanto sfavorevole per carenza di motivazione analitica.
Nota della Redazione
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