Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 779 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, disciplinata dall’art. 84 cod. proc. amm., è atto dispositivo rimesso alla volontà della parte che ha proposto l’azione e può essere compiuta in ogni stato e grado della controversia. Ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la rinuncia deve essere sottoscritta e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Quanto alle spese, l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. pone a carico del rinunciante le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta dalla stazione appaltante da sei lotti di una procedura aperta multilotto indetta per la fornitura di protesi e sistemi per oculistica e servizi connessi. L’esclusione era motivata dalla mancata sottoscrizione con firma digitale di alcuni documenti componenti l’offerta tecnica, in assunta violazione del paragrafo 16.2 del disciplinare di gara. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di esclusione, il rigetto dell’istanza di autotutela, la rivalutazione delle offerte e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

La stazione appaltante si è costituita chiedendo il rigetto. Successivamente la difesa della ricorrente ha depositato e notificato alla controparte un atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese. La resistente, ritualmente informata, non ha proposto opposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della validità e degli effetti della rinuncia al ricorso. L’istituto, disciplinato dall’art. 84 cod. proc. amm., manifesta la natura dispositiva del processo amministrativo, rimettendo a chi ha proposto l’azione la facoltà di porre fine alla controversia. Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. II, 27.05.2024, n. 4670.

Il perfezionamento della rinuncia, ai fini della declaratoria di estinzione, è subordinato a specifiche formalità procedurali. Esse sono volte a garantire la conoscenza dell’atto abdicativo da parte delle controparti e a tutelare il loro eventuale interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia deve cioè essere sottoscritta e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.

Nel caso concreto, la ricorrente ha depositato un formale atto di rinuncia, sottoscritto dai propri difensori e notificato in pari data alla parte resistente. Quest’ultima, pur costituita, non ha depositato alcun atto di opposizione, né ha manifestato diversamente un interesse alla prosecuzione. Risultano pertanto integrati tutti i presupposti richiesti dall’art. 84 cod. proc. amm. per la declaratoria di estinzione, che il Collegio non può che pronunciare.

Quanto alle spese, l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. prevede che il rinunciante paghi le spese degli atti compiuti, salvo che il collegio ritenga di compensarle. La ricorrente ha espressamente richiesto la compensazione e la controparte non si è opposta sul punto. Il Collegio ravvisa quindi giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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