Inquadramento del personale comandato: fissazione prioritaria dell’udienza di merito in luogo della tutela cautelare (TAR Sardegna n. 37 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento di esclusione da una procedura di inquadramento può essere respinta quando le esigenze del ricorrente siano adeguatamente soddisfatte dalla celere fissazione dell’udienza di merito. In tal caso, il giudice amministrativo, pur non concedendo la tutela interinale, dispone la prioritaria trattazione del ricorso nel merito e il dimezzamento dei termini processuali, ai sensi dell’art. 73, primo comma, cod. proc. amm., per contemperare i contrapposti interessi pubblici e privati. La scelta di non pronunciarsi sulla sospensiva non implica una valutazione del fumus boni juris, ma risponde all’esigenza di assicurare una definizione sollecita della controversia.
Il Fatto
Un dipendente di altra Amministrazione, in posizione di comando presso la Regione autonoma della Sardegna, veniva escluso dalla procedura per l’inquadramento nei ruoli regionali, disciplinata dall’art. 3, secondo comma, del decreto-legge n. 25 del 2025. L’esclusione era stata disposta con determinazione del Direttore del Servizio concorsi dell’Assessorato regionale, sulla base dei requisiti stabiliti dal PIAO 2025-2027 e dalla deliberazione della Giunta regionale. Avverso tale provvedimento e gli atti connessi, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’esclusione in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la necessità di verificare la sussistenza della giurisdizione sulla controversia, senza tuttavia soffermarsi nel merito della domanda cautelare. Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni rappresentate dal ricorrente potessero essere adeguatamente garantite dalla fissazione in via prioritaria dell’udienza pubblica di trattazione del merito, fissata al 25 febbraio 2026, in luogo della concessione della sospensiva richiesta.
Tale soluzione risponde alla finalità di assicurare una sollecita definizione del giudizio, resa necessaria dai particolari interessi pubblici e privati sottesi alla causa. A tal fine, il Tribunale ha disposto il dimezzamento dei termini processuali previsti dall’art. 73, primo comma, cod. proc. amm., al fine di anticipare la discussione nel merito della controversia.
La decisione di respingere l’istanza cautelare non si fonda quindi su una valutazione negativa del fumus boni juris o del periculum in mora, ma sulla scelta di privilegiare la trattazione nel merito come strumento più idoneo a comporre gli interessi in conflitto. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, considerata la natura della decisione assunta nella presente fase del giudizio.
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Nota della Redazione
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