Improcedibile il ricorso sulla SRB per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 3597 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di autorizzazione unica all’installazione di una stazione radio base diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sia accolto nel merito il ricorso connesso avverso il provvedimento di diniego adottato su una nuova istanza, modificativa della precedente e definita all’esito di una nuova istruttoria. La parte ricorrente che abbia essa stessa qualificato il primo provvedimento come rilevante solo in via subordinata non conserva un interesse autonomo alla decisione. La declaratoria di improcedibilità presuppone che il secondo provvedimento non sia meramente confermativo del primo, ma trovi fondamento in una istanza diversa e in una autonoma rivalutazione amministrativa.
Il Fatto
Una società di telefonia ha chiesto al SUAP di un Comune campano l’autorizzazione unica ex artt. 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 per installare una stazione radio base. L’istanza è stata respinta con nota del 14.02.2025, preceduta dal preavviso di rigetto del 03.02.2025.
La società ha impugnato dinanzi al TAR Campania il diniego, il preavviso e il regolamento comunale sulle SRB, nella parte in cui pone divieti assoluti e generalizzati. Nelle more, dopo aver ritirato la prima istanza senza acquiescenza, ha presentato una nuova istanza modificativa e ne ha impugnato il relativo diniego con separato ricorso, definito all’esito della medesima camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune. La questione non attiene più al merito delle censure, ma alla permanenza dell’interesse a una decisione sul primo provvedimento.
Il punto decisivo è la sopravvenienza della decisione sul ricorso connesso. Il diniego impugnato con il secondo ricorso non è meramente confermativo del primo: ha a oggetto una nuova istanza, a modifica della precedente, e si fonda su una nuova istruttoria. La società ricorrente ha essa stessa affermato che l’interesse è volto a vedersi approvato il secondo progetto, mentre il primo diniego rileva solo in via subordinata.
Su questa base il Tribunale ritiene che il ricorso in epigrafe abbia perso la sua ragion d’essere. L’accoglimento del ricorso connesso, che ha ritenuto ammissibile e fondato il secondo ricorso, soddisfa la pretesa sostanziale della ricorrente, rendendo inutile la pronuncia sul primo diniego.
Il Collegio dichiara quindi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è coerente con l’impostazione difensiva della stessa parte ricorrente, che aveva subordinato il primo giudizio all’esito del secondo. La disciplina dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e il tema del ritiro dell’istanza restano assorbiti dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in considerazione dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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