Accise, rimborso e decorrenza della decadenza dal singolo versamento (Cass. civ. Sez. V n. 18801 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sulla produzione e sui consumi, il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, decorre dalla data del singolo versamento in acconto quando questo sia indebito ab origine, ossia quando si collochi al di fuori del meccanismo ordinario di pagamento dell’accisa. Diversamente, nell’ambito del meccanismo ordinario incentrato sugli acconti e sul conguaglio, il concetto di pagamento indebito coincide con il saldo creditorio emerso dall’ultima dichiarazione di consumo, con decorrenza del termine da tale dichiarazione. L’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica, per la diretta applicabilità dell’art. 14, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/96/CE, integra un pagamento indebito ab origine, la cui sentenza dichiarativa di incompatibilità non assume valenza costitutiva.
Il Fatto
La società contribuente, cliente grossista di gas naturale, aveva presentato all’Agenzia delle dogane istanza di rimborso dell’accisa versata sul gas destinato alla produzione di energia elettrica, per il periodo 1° marzo 2005 – 31 maggio 2007. A sostegno della domanda aveva dedotto il contrasto della disciplina nazionale con la direttiva 2003/96/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, causa C-226/07.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente ricorse dinanzi alla CTP, che accolse parzialmente il ricorso riconoscendo il rimborso per il solo periodo decorrente dal 29 agosto 2006, in applicazione della decadenza biennale calcolata dalla data dei singoli versamenti. La CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in accoglimento dell’appello, estese il rimborso all’intera annualità 2006, facendo decorrere il termine dalla presentazione della dichiarazione annuale di consumo. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio, ribadendo la distinzione tra le due ipotesi di versamento. Il campo d’indagine è circoscritto alla sola individuazione del dies a quo del termine di decadenza, poiché non è in discussione né la sussistenza del regime di esenzione né la mancata dimostrazione della traslazione dell’accisa su terzi, quest’ultima coperta da giudicato interno.
Il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e la regola speciale dell’art. 14, comma 2, del TUA, che impone la richiesta di rimborso a pena di decadenza entro due anni dal pagamento. Si tratta di termini dettati per finalità di interesse pubblico, indisponibili anche dalla pubblica amministrazione.
La sentenza opera poi la distinzione decisiva. Nel meccanismo ordinario, il credito emergente dal conguaglio non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario: decorre il termine dalla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo, come affermato, tra le altre, da Cass. n. 11813 del 2020 e Cass. n. 16261 del 2019. Quando invece il versamento è indebito ab origine, non essendo configurabile alcuna compensazione, il termine decorre dal singolo versamento, perché l’interesse al rimborso sussiste da subito (in tema di imposte sui redditi, ma con portata generale, Cass. n. 13478 del 2008).
Nel caso dell’esenzione per la produzione di energia elettrica, in forza dell’efficacia diretta della direttiva, il versamento costituisce pagamento indebito ab origine. La pronuncia della Corte di giustizia ha valenza meramente dichiarativa e non costitutiva; le Sezioni Unite n. 13676 del 2014 hanno confermato la decorrenza del termine dalla data del pagamento, rilevando come la categoria dei rapporti esauriti operi anche rispetto alle sentenze che accertano l’incompatibilità comunitaria.
Il successivo intervento modificativo dell’art. 14 del TUA non incide sulla fattispecie, riguardando versamenti di periodo anteriore ed essendo comunque confermativo del criterio della data del pagamento. La sentenza impugnata, che aveva ancorato la decorrenza alla dichiarazione di consumo, è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario è stato rigettato per il periodo 1° gennaio 2006 – 28 agosto 2006.
Nota della Redazione
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