Deposito tardivo della sentenza impugnata: dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 18302 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, unitamente alla relata di notifica, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., determina la improcedibilità del ricorso. La sanzione non opera solo quando la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Le attestazioni di conformità della sentenza depositate telematicamente, ove non includano la copia integrale del provvedimento impugnato, non equivalgono all’adempimento dell’onere imposto dalla norma. In caso di conformità tra proposta di definizione ed esito del giudizio, trova applicazione il regime sanzionatorio di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., quale ipotesi di abuso del processo.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2018, a seguito di una verifica della Guardia di finanza che aveva ritenuto soggettivamente inesistenti alcune operazioni intercorse con un’associazione di promozione vitivinicola. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso, ma la CGT di secondo grado del Piemonte, su appello dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione rigettando il ricorso introduttivo. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, e l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato dichiarato improcedibile nella proposta di definizione comunicata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e che la ricorrente, dopo la comunicazione, aveva depositato istanza di decisione e memoria illustrativa. L’esame si è quindi concentrato sulla verifica dell’adempimento dell’onere di deposito della copia autentica della sentenza impugnata.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1295 del 2018, la Corte ha ricordato che la mancata produzione della relata di notifica non comporta improcedibilità solo quando quest’ultima risulti nella disponibilità del giudice. Nel caso in esame, invece, dall’indice in calce al ricorso risultava depositata la “copia autentica della sentenza n. 340/2022”, mentre la sentenza impugnata era la n. 363/2025, e la cartella del fascicolo dei precedenti gradi di giudizio non era compresa tra gli allegati depositati telematicamente.
Quanto alle deduzioni della ricorrente circa un presunto malfunzionamento del portale, la Corte ha osservato che il contenuto delle buste telematiche, una volta decriptato, corrispondeva agli atti depositati: si trattava del ricorso e di tre attestazioni di conformità, ma il file relativo all’attestazione della sentenza non conteneva la copia del provvedimento. La Corte ha quindi escluso qualsiasi malfunzionamento dell’applicativo, rilevando che lo screenshot prodotto con la memoria integrativa non era idoneo a dimostrare l’avvenuto deposito, non essendovi corrispondenza tra l’indice del ricorso e l’elenco degli allegati risultante dall’immagine.
La Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte, nonché, ex art. 96, quarto comma, c.p.c., di una somma in favore della Cassa delle Ammende, configurandosi l’ipotesi di abuso del processo codificata per i casi di conformità tra proposta ed esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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