Estinzione del giudizio di rinvio e giudicato interno parziale sull’atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 34408 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del processo tributario per mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992, comporta la definitività dell’atto impositivo impugnato soltanto nei limiti in cui sulla pretesa non si sia formato un giudicato interno. Il giudicato parzialmente intervenuto conserva efficacia conformativa anche dopo l’estinzione, sicché l’ufficio impositore deve adeguare la propria posizione sostanziale al suo esito e non può porre in riscossione l’intera pretesa originaria come se l’atto non fosse stato ritenuto illegittimo per taluni aspetti. Anche l’amministrazione finanziaria è pertanto legittimata a riassumere il giudizio di rinvio, e la relativa omissione non può essere elevata a requisito di legittimità dell’intero atto di riscossione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso per il 2005, con cui l’ufficio aveva determinato maggiore imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Iva all’esito di indagini bancarie sui conti del contribuente.

Dopo l’accoglimento parziale in primo grado e la conferma in appello, questa Corte, con precedente ordinanza, aveva cassato la sentenza di secondo grado con rinvio, respingendo il primo motivo e accogliendo il secondo limitatamente ai versamenti riscontrati sui conti correnti. In difetto di riassunzione, l’ufficio aveva iscritto a ruolo gli importi accertati e l’agente della riscossione aveva notificato la cartella. Impugnata la cartella, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato la riduzione operata in primo grado, dando rilievo al giudicato interno formatosi sui prelievi. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione, riuniti.

La Motivazione della Corte

Disposta la riunione dei ricorsi, la Corte esamina con priorità quello erariale, che sostiene la reviviscenza integrale dell’atto per effetto estintivo dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è infondato: la questione non concerne la sussistenza del giudicato interno favorevole al contribuente, ma la sua permanenza dopo l’estinzione.

Richiamando Cass. n. 16956 del 2016 e Cass. n. 6858 del 2016, nonché Cass. Sez. Un. n. 7405 del 2025, il Collegio ribadisce che se l’estinzione determina in linea di principio la reviviscenza dell’atto impugnato, restano salvi gli effetti del giudicato interno. L’ufficio deve adeguarsi all’esito del giudicato parziale, senza riscuotere la pretesa “come se” l’atto non fosse stato ritenuto illegittimo per taluni aspetti.

La conclusione è coerente con l’interpretazione dell’art. 393 cod. proc. civ. e con la regola di vincolatività del giudicato tra le parti ex art. 2909 cod. civ., che opera anche quando il giudicato si sia formato progressivamente nel corso del giudizio. Alla decisione giurisdizionale va riconosciuto un ruolo non meramente rescindente, ma prescrittivo-sostitutivo nella rideterminazione della pretesa.

Anche l’amministrazione, pertanto, ha interesse e legittimazione a riassumere il giudizio di rinvio, e la sua inerzia non configura acquiescenza alla pretesa originaria. L’impugnazione della cartella non viola i limiti di impugnabilità, essendo diretta a far constare la difformità rispetto all’atto impositivo come risultante dal giudicato.

I motivi del contribuente, esaminati congiuntamente, sono infondati: il processo tributario ha natura di impugnazione-merito, sicché il giudice che ritenga invalida l’iscrizione di taluni importi non può annullare l’intero atto, ma deve ricondurre la pretesa alla misura corretta. Infondate anche le doglianze sulla motivazione in punto interessi, alla luce di Cass. Sez. Un. n. 22281 del 2022. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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