Frode carosello: onere della prova dell’Amministrazione e doverosa conoscibilità del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 6213 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’IVA. Tale prova si incentra su due circostanze di valenza costitutiva: l’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni e la circostanza che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in un’evasione IVA. Una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci fossero effettivamente rifornite dalla società cedente. In materia di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere, dimostrando la loro idoneità, secondo una valutazione prognostica ex ante, a determinare un diverso esito del procedimento impositivo.
Il Fatto
La società contribuente aveva acquistato prodotti informatici da società “cartiere” che emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, connotate da una triangolazione tra cedente effettivo e cessionario effettivo, entrambi soggetti comunitari, e un soggetto interposto inesistente. L’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 contestava l’indebita detrazione dell’IVA conseguente all’utilizzo di tali fatture.
Sia la Commissione tributaria provinciale di Milano sia la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettavano il ricorso della contribuente, ritenendo sussistente la consapevolezza della frode “carosello” in capo al legale rappresentante. La società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo, tra l’altro, violazioni delle norme sull’onere della prova e sul contraddittorio preventivo, nonché vizi di motivazione e illegittimità delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di rinvio in pubblica udienza basata su una sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante, in quanto non definitiva e relativa ad annualità d’imposta diverse. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio alternativa a quella compiuta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ricostruito il quadro probatorio richiesto in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, richiamando il principio secondo cui la prova che deve fornire l’Amministrazione si incentra su due elementi: l’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni e la consapevolezza o doverosa conoscibilità del cessionario. Nel caso di specie, la CTR aveva positivamente riscontrato entrambi gli elementi, valorizzando l’assenza di contratti stipulati con le società emittenti, l’assenza di corrispondenza diretta e la presenza di rapporti commerciali intrattenuti esclusivamente per il tramite di un intermediario, senza rovesciare l’onere della prova in capo al contribuente.
In riferimento al quarto motivo, la Corte ha escluso la sussistenza di vizi di motivazione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quale la motivazione apparente o perplessa. Ha poi ritenuto infondato il quinto motivo in materia di contraddittorio preventivo, applicando il principio delle Sezioni Unite del 2025: per i tributi armonizzati la violazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostri la prova di resistenza, ossia l’idoneità degli elementi non dedotti a determinare un diverso esito del procedimento, secondo una valutazione probabilistica ex ante.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle sanzioni, e infondato il settimo, in quanto all’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari spetta comunque la liquidazione delle spese, con riduzione del venti per cento dei compensi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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