Estinzione del giudizio contabile per rito abbreviato e integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 290 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento della somma determinata nel decreto presidenziale di ammissione. Il pagamento integrale determina l’estinzione del giudizio, con preclusione della prosecuzione con il rito ordinario e non impugnabilità della sentenza. Il giudice provvede comunque sulle spese, che possono essere compensate valorizzando il comportamento processuale delle parti e la funzione deflativa dell’istituto.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio due agenti di polizia, all’epoca in servizio presso una Questura, chiedendone la condanna al pagamento di euro 30.000,00, di cui euro 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed euro 20.000,00 per danno all’immagine, in favore del Ministero dell’Interno.
La pretesa muoveva da una condanna penale per lesioni e violenza privata in danno di un autotrasportatore e da una successiva condanna per falsità ideologica in atti pubblici. Il danno patrimoniale contestato corrispondeva alla somma liquidata dal Ministero alla parte civile in forza di una transazione intervenuta in appello. I convenuti chiedevano la definizione con rito abbreviato, con il favorevole parere della Procura.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda di avere accolto, con decreto presidenziale, la richiesta di rito abbreviato per la somma complessiva di euro 7.500,00, pari al 25% del danno contestato. Non emergeva alcun arricchimento doloso dei convenuti; rilevavano il contegno tenuto nell’intera carriera, la modesta entità del pregiudizio e la sua determinazione, quanto al danno patrimoniale, in base a un accordo transattivo e, quanto al danno all’immagine, a una stima equitativa della Procura.
La difesa ha depositato prova documentale del pagamento a favore del Ministero dell’Interno, in conformità alle disposizioni del decreto. Risultano i bonifici effettuati da ciascun convenuto e la comunicazione dell’avvenuto versamento in tesoreria della somma di euro 7.500,00, in esecuzione del decreto della Corte.
Verificato l’integrale e tempestivo pagamento, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, ottavo comma, c.g.c., in linea con l’orientamento della Sezione in casi analoghi. La formula dell’estinzione è già stata utilizzata dalle Sezioni d’appello per fattispecie similari di definizione agevolata previste dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, cui il Legislatore ricollega la preclusione alla prosecuzione con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza.
Sulle spese, l’art. 130 c.g.c. impone al giudice di provvedere, non essendo consentito che restino a carico delle parti che le hanno sostenute. Non ricorre una cessazione della materia del contendere, poiché la definizione alternativa non è integralmente satisfattiva delle pretese attoree. Vanno valorizzati i tempi e le modalità dell’istanza, la congruità della somma, la gravità della condotta e il comportamento processuale dei convenuti. La Sezione dispone pertanto la compensazione integrale delle spese, poiché il tempestivo versamento ha evitato all’Amministrazione le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, realizzando lo scopo della norma di garantire l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie.
Nota della Redazione
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