Spese economali fuori elenco e conto non parificato: responsabilità dell’economo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 59 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la parificazione del conto giudiziale e il visto di regolarità amministrativo-contabile, ove l’economo coincida con il responsabile del servizio finanziario, costituiscono adempimenti imprescindibili del deposito, non surrogabili dalla verifica di cassa del revisore. Le spese a valere sulla cassa economale sono legittime solo se riconducibili alle categorie tassativamente previste dal regolamento dell’ente e connotate dai requisiti di imprevedibilità, non programmabilità, urgenza e inerenza alle finalità istituzionali, dovendo essere precedute da una richiesta motivata del responsabile del settore e comprovate da documentazione fiscalmente idonea. La violazione di tali paradigmi integra irregolarità sostanziale del conto e responsabilità dell’agente contabile per le somme non discaricabili. È irrituale la compensazione contabile tra partite di segno opposto, in violazione del principio di integrale rappresentazione delle poste di bilancio.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione della cassa economale di un Comune per l’esercizio finanziario 2023, affidata a un agente contabile. Il magistrato relatore, con relazione d’irregolarità, rilevava il difetto del visto di regolarità amministrativo-contabile, la mancata parificazione del conto, la non conformità al modello 23 di cui al d.P.R. n. 194/1996, il rimborso di spese non giustificate da idonea documentazione e l’omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno.
Chiedeva pertanto dichiararsi l’irregolarità del conto e la condanna dell’economo al pagamento delle somme non discaricabili. L’agente contabile si costituiva sostenendo che la parifica poteva evincersi dalla verifica di cassa del revisore e che l’oggetto delle spese era desumibile dagli scontrini e dalle bolle di consegna. Il Procuratore regionale aderiva alle conclusioni del relatore.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura della gestione economale: gestione di cassa in regime di anticipazione, in cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare nel conto la regolarità dei pagamenti, in stretta correlazione agli scopi per cui le anticipazioni sono disposte. La gestione deve chiudere in pareggio, senza formazione di residui attivi o passivi.
La Corte rileva quindi l’assenza del visto di regolarità amministrativo-contabile e della parificazione. Richiamando l’art. 618 del R.D. n. 827/1924 e la delibera delle Sezioni Riunite n. 4 del 2020, afferma che la parificazione è presupposto del deposito del conto e che, in ipotesi di coincidenza tra economo e responsabile del servizio finanziario, va adottata dal segretario comunale. Essa costituisce atto diverso dalla verifica di cassa, che non la surroga.
Quanto alla struttura del conto, il Collegio ne accerta la difformità dal modello 23 e la carenza degli elementi minimi previsti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 — carico, scarico, resi da esigere, introito, esito e rimanenza — con conseguente difetto di attendibile rappresentazione dei fatti di gestione. Le integrazioni documentali intervenute in giudizio escludono l’esistenza di ammanchi, ma non superano i profili formali, che si riverberano sul piano sostanziale.
La Sezione censura poi il ricorso alla compensazione contabile tra debiti e crediti reciproci: la procedura è irrituale, non prevista dal quadro normativo, e viola il principio di integrale rappresentazione delle poste di bilancio, con divieto di compensazione tra partite di segno opposto, nonché i principi di annualità e trasparenza.
Nel merito delle spese, la Corte richiama gli artt. 4 e 6 del Regolamento del Servizio Economato dell’ente. Le spese devono rientrare nell’elenco tassativo delle categorie ammissibili e presentare i caratteri di indifferibilità, imprevedibilità e urgenza. Non li presentano gli acquisti di materiale di consumo, cancelleria e manutenzione, generalmente programmabili, né le spese di manutenzione del verde e di ristorazione. La richiesta del responsabile del settore, inoltre, risulta generica e non consente di identificare le ragioni di urgenza. La Corte ribadisce che il conto deve dare rappresentazione intellegibile ed esaustiva delle operazioni di gestione.
Infine, rileva l’omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., atto non surrogabile dalla verifica di cassa. La Sezione dichiara pertanto l’irregolarità del conto e condanna l’economo al rimborso della somma indicata, oltre interessi dalla pubblicazione al soddisfo.
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Nota della Redazione
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