Estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata della lite fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 22064 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite fiscale ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225, intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità, determina l’estinzione del giudizio di cassazione quando risulti comprovato il pagamento integrale delle somme dovute. La declaratoria di estinzione consegue alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, senza necessità di esame del merito dei motivi di ricorso. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. Il giudice di legittimità non procede quindi alla disamina delle censure, assorbite dall’effetto estintivo prodotto dalla definizione.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di pagamento per accise sugli alcoli, emesso nei confronti di una società a seguito di un ammanco di alcool conseguente a un furto subito nel proprio deposito fiscale. La società contribuente impugnava l’atto impositivo.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria. Avverso la sentenza di secondo grado l’amministrazione proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità, la società contribuente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di avere definito la lite ai sensi del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni nella l. n. 225/2016, con il pagamento integrale di quanto richiesto.

La Corte prende atto che la ricorrente ha comprovato l’avvenuto pagamento integrale delle somme dovute. Su questa base dichiara l’estinzione del giudizio, senza procedere all’esame del motivo di ricorso principale né del ricorso incidentale condizionato.

La definizione agevolata opera così come causa estintiva del processo, assorbendo ogni questione di merito. La pronuncia si limita a rilevare l’effetto prodotto dalla definizione e a regolare le spese secondo il criterio della soccombenza impropria: le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Non residua pertanto alcuno spazio per la decisione sulle censure, poiché l’interesse alla pronuncia è venuto meno per effetto della definizione intervenuta tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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