Estinzione dell’obbligazione per mancata presentazione all’incasso degli assegni (Cass. civ. Sez. I n. 32854 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno bancario ha natura di mezzo di pagamento e la sua consegna dal debitore al creditore, in assenza di diverse specificazioni, fa presumere l’avvenuta estinzione dell’obbligazione. Il creditore è onerato di presentare il titolo all’incasso e la sua inerzia senza giusta causa realizza comunque l’effetto estintivo, in base al combinato disposto degli artt. 1175 e 1197 cod. civ. L’effetto estintivo presuppone però che l’inerzia del creditore sia qualificabile come ingiustificata: chi lo deduce ha l’onere di allegare e provare i fatti che rendono il comportamento del creditore contrario a buona fede. Tale accertamento è di natura fattuale e i presupposti devono essere tempestivamente introdotti nel giudizio di primo grado. Non è ravvisabile violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice di appello dichiari espressamente inammissibile l’eccezione, così pronunciandosi su di essa.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di € 40.000,00, oltre accessori, in favore di un avvocato, somma portata da quattro assegni bancari. In via incidentale proponeva querela di falso, deducendone l’abusivo riempimento da parte dell’ingiungente.

Rigettata l’opposizione in primo grado, il soccombente proponeva appello, lamentando l’erronea interpretazione delle prove testimoniali e chiedendo dichiararsi d’ufficio l’estinzione dell’obbligazione per mancata tempestiva presentazione all’incasso dei titoli. La Corte di appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo non provato il riempimento abusivo e dichiarando inammissibile la domanda di estinzione, quale domanda nuova ex art. 345 cod. proc. civ. e questione non rilevabile d’ufficio. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la corte distrettuale omesso di delibare l’eccezione di estinzione, rilevabile anche d’ufficio.

Il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni della proposta di definizione. In primo luogo, non si configura alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice di appello ha espressamente motivato l’inammissibilità dell’eccezione di estinzione: su di essa, dunque, si è comunque pronunciato.

Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che la sentenza di appello avrebbe errato nel ritenere l’eccezione di pagamento non rilevabile d’ufficio. La Corte osserva che, perché si determini l’effetto estintivo, l’inerzia del creditore nella presentazione all’incasso deve potersi qualificare come ingiustificata. Chi deduce quell’effetto ha perciò l’onere di portare all’attenzione del giudicante gli elementi idonei a qualificare il comportamento del creditore come contrario a buona fede.

In altre parole, pur ammettendo che l’eccezione di pagamento sia rilevabile d’ufficio, resta necessario che i relativi presupposti risultino provati ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto dalla parte interessata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto, neppure nella memoria depositata, di avere svolto già in primo grado una tempestiva allegazione dei fatti dai quali desumere la contrarietà a buona fede del comportamento del creditore.

Quanto alle spese, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 27433 del 2023 e n. 28540 del 2023, secondo cui il terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica un’ipotesi di abuso del processo, la cui applicazione non è automatica ma affidata alla valutazione del caso concreto, come precisato dalle Sezioni Unite n. 36069 del 2023 e da Sez. II n. 21668 del 2024. Non ravvisandosi ragioni per discostarsi, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e alle sanzioni previste.

Nota della Redazione

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