Segnalazione al P.M. dell’insolvenza e poteri del tribunale fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 33446 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del tribunale fallimentare di segnalare al pubblico ministero l’insolvenza rilevata nel corso di un procedimento non è venuto meno con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019. L’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 attribuisce all’autorità giudiziaria che rilevi l’insolvenza nel corso di un procedimento il potere-dovere di segnalarla al pubblico ministero, senza distinguere tra procedimento penale, amministrativo o civile, nel cui ambito rientra la procedura di liquidazione giudiziale. Né la segnalazione viola il principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato a decidere nuovamente sull’insolvenza a seguito della richiesta del pubblico ministero. L’introduzione degli indici di allerta nel codice della crisi non comprime, ma semmai rafforza, il potere di segnalazione.

Il Fatto

La corte d’appello ha rigettato il reclamo proposto dal debitore, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta omonima, avverso la sentenza con cui il tribunale aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale. Il giudice del reclamo ha condiviso l’impostazione di primo grado su tre punti: la persistenza del potere del tribunale fallimentare di segnalazione al pubblico ministero dell’insolvenza, il rigetto dell’istanza di rinvio formulata dal debitore e la sussistenza dello stato di insolvenza.

Il debitore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 37, 38 e 390 d.lgs. n. 14/2019, sostenendo che il potere di segnalazione al pubblico ministero non sarebbe coerente con la disciplina transitoria e con la ratio della riforma, orientata alla prosecuzione dell’attività d’impresa e non più alla sua ineluttabile liquidazione.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 9409/2013: quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si conclude con una decisione di merito, il tribunale fallimentare può trasmettere gli atti al pubblico ministero, senza che ciò violi il principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost. per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sull’insolvenza su richiesta del pubblico ministero conseguente alla propria segnalazione.

Secondo la Corte tale principio conserva validità anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019. L’art. 38, comma 2, nel disciplinare l’iniziativa del pubblico ministero, stabilisce che l’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento la segnala al pubblico ministero, senza alcun distinguo tra procedimento penale, amministrativo o civile, nel cui ambito deve farsi rientrare la procedura di liquidazione giudiziale.

La Corte ha aggiunto che il potere di segnalazione non è incompatibile con il nuovo apparato normativo: se gli indici di allerta sono stati introdotti per consentire l’emersione più tempestiva della crisi, a maggior ragione deve riconoscersi al giudice il potere di segnalazione ove lo stato di insolvenza si manifesti nel corso di un procedimento non sfociato in una decisione di merito.

Il secondo e il terzo motivo — nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 Cost. ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e violazione dell’art. 121 d.lgs. n. 14/2019 — sono stati esaminati unitariamente e dichiarati inammissibili. Il giudice del reclamo aveva motivato il rigetto dell’istanza di rinvio rilevando che la ditta era cancellata dal registro delle imprese dal 21.1.2022 e che si approssimava la scadenza del termine annuale per la definizione della procedura. A fronte di un provvedimento adeguatamente motivato, il reclamante non aveva allegato né dimostrato le ragioni del deposito tardivo della documentazione contabile, né censurato specificamente l’ordinanza del giudice delegato. La Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa, ricordando che l’onere probatorio può essere adempiuto dal debitore davanti alla corte d’appello in sede di reclamo, potendo indicare anche per la prima volta i mezzi di prova. Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione, reiterando apoditticamente le censure. Il ricorso è stato rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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