Estinzione del processo tributario per conciliazione fuori udienza (Cass. civ. Sez. V n. 14426 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conciliazione fuori udienza perfezionata tra le parti nel giudizio di cassazione, depositata dall’Amministrazione finanziaria e seguita da istanza di parte, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice di legittimità non adotta alcun provvedimento sulle spese di lite quando l’Agenzia delle Entrate non si sia formalmente costituita in giudizio e non abbia svolto alcuna effettiva attività difensiva. L’intervenuto accordo conciliativo assorbe ogni questione dedotta con i motivi di ricorso, che restano privi di esame.

Il Fatto

La controversia trae origine da avvisi di accertamento notificati ai fini IRPEG/IRES, IRAP e IVA, oltre accessori, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, emessi sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Dopo un articolato percorso di merito, culminato in pronunce di accoglimento parziale, la società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 108/19/2024, articolato in nove motivi.

Nelle more del giudizio di legittimità le parti hanno definito la vertenza mediante un accordo conciliativo fuori udienza. L’Agenzia delle Entrate ne ha depositato copia senza costituirsi; la società ha quindi depositato istanza di cessazione della materia del contendere, confermando l’intervenuta conciliazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che l’Amministrazione finanziaria ha depositato in giudizio la copia dell’accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto dalle parti e che, successivamente, la contribuente ha depositato istanza di estinzione del processo per intervenuta conciliazione ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992.

L’istanza di parte conferma il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione: la definizione concordata della vertenza rende cessata la materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Non residua alcuna questione da esaminare, poiché l’accordo ha integralmente definito i rapporti tra le parti in relazione alle annualità oggetto di lite.

Quanto alle spese di lite, la Corte esclude la necessità di alcun provvedimento: l’Agenzia delle Entrate non si è costituita formalmente in giudizio e non ha svolto effettiva attività difensiva. Manca dunque il presupposto per la relativa liquidazione.

La decisione si fonda sul meccanismo proprio dell’estinzione per conciliazione fuori udienza previsto dalla disciplina del processo tributario, applicabile anche in sede di legittimità. La formula adottata nel dispositivo — estinzione per cessazione della materia del contendere — riflette l’effetto caducatorio della definizione convenzionale raggiunta dalle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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