La fattura per importo maggiorato attesta l’inesistenza oggettiva parziale dell’operazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14067 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria è onerata di dimostrare, anche per presunzioni, la fittizietà dell’operazione, mentre il contribuente deve fornire la rigorosa prova contraria, che non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. La prova del contribuente secondo cui la fattura è stata emessa per un importo maggiore di quello effettivo non solo è priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., ma assume valore confermativo dell’inesistenza parziale dell’operazione. Ne consegue che, accertata l’inesistenza oggettiva dell’operazione, non è configurabile la buona fede del contribuente, che sa se e in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, titolare di impresa individuale, distinti avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2014 e 2015, con i quali disconosceva la deduzione di costi relativi ad operazioni intercorse con un’altra impresa individuale, ritenute oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo le operazioni effettivamente esistenti e la detrazione dell’IVA spettante indipendentemente dal pagamento, valorizzando la dichiarazione dell’emittente circa l’emissione di fatture con importi maggiorati.

Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., e il vizio di motivazione perplessa e contraddittoria. Il contribuente non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Ha innanzitutto rilevato che la sentenza impugnata incorre in un’errata qualificazione della fattispecie, laddove fa derivare dalla dichiarazione dell’emittente — secondo cui le fatture sarebbero state emesse con importi maggiorati — il carattere esistente delle operazioni. Al contrario, l’emissione di una fattura per importi maggiorati rispetto a quelli effettivi comporta il riconoscimento del carattere oggettivamente inesistente, in parte qua, dell’operazione sottostante.

La Corte ha quindi richiamato la corretta interpretazione dell’art. 2729 c.c., precisando che il requisito della precisione è riferito al fatto noto, quello della gravità al grado di probabilità del fatto ignoto e quello della concordanza alla pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti. Ha altresì ribadito che la denuncia di violazione della norma può prospettarsi, in cassazione, solo quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo dei requisiti di legge, e non quando la critica si concretizzi in una diversa ricostruzione fattuale.

Nel caso di specie, la prova offerta dal contribuente, anziché contrastare gli elementi indiziari dell’Amministrazione, ne assumeva valore confermativo. Il giudice di merito, inoltre, non aveva considerato gli elementi probatori introdotti dall’Ufficio — quali la qualità di evasore totale dell’emittente, i pagamenti in contanti non tracciabili, la mancata corrispondenza tra materiali ceduti e acquistati e la genericità delle descrizioni in fattura — che avrebbero dovuto formare oggetto di una valutazione complessiva, e non atomistica, ai fini dell’accertamento dell’inesistenza oggettiva delle operazioni.

Da ultimo, la Corte ha escluso la rilevanza della buona fede del contribuente, affermando che l’Amministrazione non è tenuta a dimostrarne la mala fede, non essendo configurabile la buona fede di chi sa se e in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, cui è demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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