La motivazione apparente sulla definitività della cartella non impugnata integra violazione del minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 13775 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. È affetta da motivazione apparente la sentenza di merito che, senza una specifica illustrazione delle ragioni, esclude la definitività della pretesa erariale per mancata impugnazione della cartella esattoriale, non essendo a tal fine sufficiente richiamare la sospensione della riscossione disposta in attuazione della pronuncia di primo grado, la quale non incide sulla cristallizzazione del credito.
Il Fatto
A seguito di controlli automatizzati della dichiarazione IVA per l’anno 2014, l’Agenzia delle entrate notificava alla cooperativa una comunicazione di irregolarità per indebite compensazioni, indicando che non si trattava di atto impugnabile. La contribuente attivava il canale telematico per i chiarimenti, ricevendo però un diniego, sicché l’Ufficio procedeva all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella esattoriale. Nel frattempo la cooperativa aveva impugnato la comunicazione di irregolarità.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e, sul successivo appello dell’Agenzia, la Commissione tributaria regionale della Calabria lo rigettava, affermando in modo assertivo la fondatezza dell’eccezione della contribuente circa la mancata definitività della cartella non impugnata. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per apparente motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha rammentato che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è censurabile in sede di legittimità solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non rispetta il minimo costituzionale: i giudici di merito hanno riprodotto l’eccezione della contribuente senza spiegare perché la mancata impugnazione della cartella non avesse determinato la cristallizzazione del credito. In particolare, non è dato comprendere se sia stata affermata l’irrilevanza della definitività della cartella, nonostante la prova della sua mancata impugnazione spettasse alla contribuente.
La Corte ha escluso che la sospensione della riscossione della cartella, disposta in esecuzione della sentenza di primo grado, potesse spiegare alcun effetto sulla definitività della pretesa, essendo circostanza inconferente rispetto alla questione della mancata tempestiva impugnazione dell’atto impositivo successivo alla comunicazione di irregolarità.
L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento dei restanti, concernenti la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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