Giudizio di conto: la sostituta dell’economo è agente contabile di diritto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 400 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto nominato “sostituto” dell’economo titolare di un fondo economale assume la qualità di agente contabile di diritto. Il rapporto tra sostituto e agente titolare va inquadrato nella fattispecie dell’art. 192 r.d. n. 827/1924, stante la piena fungibilità della gestione. Ne deriva l’obbligo di compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione, funzionale all’esatta individuazione delle rispettive responsabilità. L’omessa redazione del conto separato non osta, tuttavia, al discarico quando il livello di analiticità delle scritture consente l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha posti in essere e la verifica dell’ammissibilità delle spese, in assenza di ammanchi.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione delle minute spese di una Direzione regionale per l’esercizio 2016, resa in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della stessa Sezione. Il conto giudiziale, depositato nel marzo 2020, è stato reso dall’agente contabile titolare del fondo unitamente a due dipendenti qualificate come “sostitute” nel provvedimento di assegnazione del fondo.
La relazione di irregolarità del magistrato istruttore evidenziava la mancata compilazione di un autonomo conto da parte delle subagenti e alcune spese ritenute non ammissibili, segnalando però l’assenza di ammanchi. Le difese contestavano la stessa qualità di agente contabile in capo alle sostitute, deducendo l’assenza di un formale incarico e la natura meramente operativa delle autorizzazioni al sistema gestionale, e chiedevano in subordine la regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della qualificazione soggettiva. L’attribuzione delle credenziali di accesso al sistema informatico di contabilità non implica, di per sé, l’esistenza di un mero rapporto di delega operativa: gli utenti del sistema sono tutti i dipendenti abilitati ad accedervi a vario titolo. Rileva invece, nella specie, che le due dipendenti potevano firmare i documenti di autorizzazione al pagamento e al prelievo sul conto acceso presso il Tesoriere, ingerendosi nella gestione del fondo.
È decisiva la Delibera della Giunta Regionale n. 321 del 2016, che qualifica le due dipendenti come “sostituti” dell’economo titolare senza porre limitazioni all’esercizio della funzione né condizioni di operatività. La Corte osserva che “sostituto” è colui che fa le veci di un altro esercitandone la medesima funzione: se l’agente titolare riveste la qualità di agente contabile, altrettanto deve dirsi delle sue sostitute.
Da qui l’inquadramento nel rapporto di cui all’art. 192 r.d. n. 827/1924, per l’assoluta fungibilità della gestione dei sostituti rispetto a quella dell’agente titolare. Irrilevanti restano l’architettura per livelli di autorizzazione del sistema gestionale e l’omessa inclusione delle due dipendenti nella ricognizione degli agenti contabili operata nel 2018 per gli esercizi precedenti.
Quanto alla rendicontazione, i fatti di gestione risultano posti in essere esclusivamente dalle due subagenti, che hanno operato in via esclusiva e non saltuaria rispetto all’agente principale. Ciò avrebbe imposto la compilazione di un autonomo conto per ciascuna gestione. La Corte rileva tuttavia che il livello di specificità delle annotazioni contenute nel conto analitico, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consente sia l’imputazione dei singoli fatti all’agente che li ha posti in essere, sia la verifica dell’ammissibilità delle spese, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti della delibera di autorizzazione.
La documentazione prodotta supera i rilievi sulla cartella esattoriale, mentre la modesta entità della spesa per sanzione amministrativa e per rimborso di spese amministrative ne esclude la rilevanza ai fini della regolarità. In assenza di ammanchi e in presenza di gestione sostanzialmente conforme all’ordinamento regionale, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi a discarico. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna.
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Nota della Redazione
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