Indebito pensionistico da conguaglio e tutela dell’affidamento del percipiente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 213 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico formatosi in sede di conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo, il recupero delle somme erogate non dovute, pur trovando fondamento nell’art. 2033 cod. civ. e nell’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973, deve essere contemperato con la generale regola della tutela dell’affidamento incolpevole del percipiente. Il legittimo affidamento del pensionato in buona fede si consolida attraverso il lungo decorso del tempo rispetto ai termini procedimentali e alla luce della non rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata. Ove ricorrano tali presupposti, l’indebito è irripetibile e l’Istituto previdenziale è tenuto alla restituzione delle somme già incamerate mediante trattenuta mensile, con interessi legali dalla domanda giudiziale.

Il Fatto

Al ricorrente, ufficiale in quiescenza dal febbraio 2017, era stata conferita con provvedimento del 27.02.2017 una pensione ordinaria diretta di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo. Nel medesimo atto l’Istituto precisava che la liquidazione era da considerarsi provvisoria, in attesa dell’attuazione dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014.

Nel maggio 2024, riconosciuta la pensione privilegiata, l’INPS procedeva al conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo e contestava un indebito di importo lordo pari a € 13.712,01 e netto pari a € 8.574,56, maturato dal febbraio 2017 al giugno 2024, da recuperare con trattenute mensili sulla pensione. Il pensionato ha contestato la ripetibilità, invocando il proprio affidamento legittimo, e ha chiesto la restituzione delle somme trattenute.

La Motivazione della Corte

La questione concerne l’accertamento dell’irripetibilità delle somme trattenute dall’Istituto previdenziale su un indebito formatosi nel passaggio dal trattamento provvisorio a quello definitivo, con particolare riguardo alla sussistenza di un legittimo affidamento del percipiente in buona fede.

Il Giudice richiama la regola generale secondo cui le somme indebitamente corrisposte nel trattamento provvisorio vanno restituite, in applicazione dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art. 162, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973. Tuttavia, sia la Consulta (sentenze n. 431/1993, n. 240/1994 e n. 166/1996), sia la Corte di Giustizia (sentenza 3 maggio 1978, C 112/77), sia la stessa Corte dei conti hanno progressivamente attenuato tale rigore, valorizzando la tutela dell’affidamento incolpevole.

In particolare, le Sezioni Riunite n. 7/QM/2007, superando il precedente orientamento di n. 1/1999/QM, hanno affermato che, in assenza di dolo, decorso il termine per l’emanazione del provvedimento definitivo non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione fondata sull’affidamento riposto nell’Amministrazione. Le Sezioni Riunite n. 2/QM/2012 hanno poi precisato che il legittimo affidamento si individua attraverso elementi oggettivi e soggettivi: il decorso del tempo, valutato anche con riferimento ai termini procedimentali e al termine triennale ricavabile da altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza; le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, degli elementi necessari alla liquidazione definitiva.

Nel caso di specie, il trattamento definitivo è intervenuto solo nel maggio 2024, a fronte di una pensione provvisoria percepita dal febbraio 2017: il dies a quo del termine va individuato nel febbraio 2017. Il decorso del tempo è dunque superiore al termine procedimentale e la rideterminazione si fondava su elementi tecnici già a disposizione dell’Istituto al momento del pensionamento. L’errore sulla maggior somma non era rilevabile in concreto dal percipiente. Il ricorso è pertanto accolto e l’indebito dichiarato irripetibile, con restituzione delle somme già incamerate e interessi legali dalla domanda; l’INPS è condannato alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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