Estinzione del processo pensionistico per mancata prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 211 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile dinanzi alla Corte dei Conti, il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c.. L’inosservanza di tale onere processuale determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., dichiarata anche d’ufficio dal giudice. La regola opera sul piano processuale e prescinde dall’esame del merito della pretesa sostanziale azionata. L’estinzione consegue alla mancata prova della notifica, non alla mancata notifica in sé, e non richiede la costituzione del convenuto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995. L’INPS non si è costituito in giudizio.

Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha rappresentato che la giurisprudenza si era ormai consolidata nel rigettare domande analoghe proposte da soggetti cessati dal servizio che avevano ricevuto la liquidazione della pensione con il sistema retributivo a decorrere dal 31.12.1995. Ha inoltre dichiarato di non procedere alla notifica all’INPS del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha rilevato in via preliminare e assorbente il mancato assolvimento dell’onere documentale imposto dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. La norma impone al ricorrente di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

La parte attrice non ha osservato tale disposizione. Il giudice ha quindi dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c. Il rilievo è stato compiuto d’ufficio, senza che rilevasse la mancata costituzione dell’INPS: l’inadempimento dell’onere di deposito è sufficiente a determinare la definizione del giudizio in rito.

La decisione non affronta nel merito la questione sostanziale della riliquidazione della pensione con l’aliquota di rendimento invocata. Il rigetto della pretesa resta estraneo alla pronuncia, che si esaurisce nella verifica della regolarità del contraddittorio documentale.

Sul piano delle spese, il giudice ha stabilito che nulla è dovuto per le spese di giudizio. Ha inoltre disposto il rinvio alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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