Estinzione del processo per mancato deposito delle prove della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 25 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, il ricorrente che non deposita nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno antecedente la data dell’udienza incorre nell’estinzione del processo, dichiarabile d’ufficio ai sensi dell’art. 111 c.g.c., in combinato disposto con l’art. 155, comma 5 bis, c.g.c.. L’estinzione consegue automaticamente all’inadempimento dell’onere di deposito, senza che residui spazio per l’esame del merito della pretesa contributiva e pensionistica azionata. La declaratoria non importa condanna alle spese, non essendovi parte costituita e non risultando soccombente alcuna delle parti intimate.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al personale del Ministero della Difesa, domandava l’accertamento del proprio diritto agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera maturata durante la cristallizzazione delle retribuzioni, con riferimento al periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Chiedeva, in particolare, la riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, con pagamento dei maggiori ratei, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il Ministero della Difesa e l’INPS non si costituivano in giudizio. All’esito dell’udienza il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare e assorbente un vizio procedurale che preclude ogni valutazione sul merito. La parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., a norma del quale il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

La norma processuale fissa un onere di deposito autonomo e anticipato rispetto all’udienza, funzionale a consentire al giudice la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. Il termine è perentorio e la sua inosservanza è sanzionata dalla estinzione del processo ex art. 111 c.g.c..

Nel caso di specie la verifica del rispetto del termine non richiede alcun accertamento ulteriore: il deposito delle prove della notifica non risulta effettuato, con conseguente dichiarazione di estinzione. L’accertamento opera d’ufficio, non essendo necessaria alcuna eccezione di parte né risultando costituito alcuno dei soggetti intimati.

La declaratoria di estinzione assorbe ogni altra domanda, comprese quelle relative alla riliquidazione del trattamento pensionistico e agli accessori. La Corte non esamina pertanto la questione sostanziale della contribuzione figurativa e della base di calcolo della pensione.

Quanto alle spese, il Collegio statuisce che non vi è luogo a pronuncia, non risultando costituita alcuna parte resistente e non essendo configurabile una soccombenza da porre a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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