Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 5 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno antecedente la data di udienza incorre nella estinzione del processo ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., richiamato dall’art. 111 c.g.c. La sanzione processuale opera d’ufficio, senza necessità di rilievo di parte, e prescinde dalla costituzione dei convenuti. La declaratoria di estinzione non comporta alcuna statuizione sulle spese di giudizio, che restano nulle.

Il Fatto

Con ricorso iscritto al registro di segreteria, il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera intervenuta durante la cristallizzazione delle retribuzioni nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.

Domandava, in particolare, la riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, con il pagamento dei maggiori ratei, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese di lite. Il Ministero della Difesa e l’INPS non si costituivano in giudizio. All’esito dell’udienza il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha rilevato, in via preliminare e assorbente, che la parte attrice non aveva osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., a norma del quale il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

La norma processuale configura un onere a carico del ricorrente, funzionale a consentire al giudice la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. Il deposito delle prove di notifica non è dunque un adempimento meramente formale, ma condizione di procedibilità del giudizio contabile.

Nel caso esaminato, l’inadempimento ha determinato la estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., senza che rilevasse la mancata costituzione dei convenuti né l’oggetto sostanziale della pretesa pensionistica.

La declaratoria di estinzione assorbe ogni ulteriore questione e non consente l’esame nel merito delle domande di riliquidazione del trattamento pensionistico. Il Giudice Unico ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, nulla disponendo per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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