Improcedibile il giudizio di conto per debito di vigilanza del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 44 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale con debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che non è tenuto alla resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002. Il debito di custodia, che sola impone la resa del conto, presuppone una gestione di magazzino, caratterizzata da consistenze iniziali e rimanenze finali di beni, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. La mera elencazione dei beni inventariati assegnati in uso agli uffici non integra gli estremi della gestione contabile. Il giudizio di conto instaurato nei confronti del consegnatario con debito di vigilanza deve essere dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2018 da un’agente, in qualità di consegnataria di beni mobili di un comune, per il settore dei servizi alla persona. Il conto era stato trasmesso all’ente nei termini, mentre il deposito presso la Sezione giurisdizionale è avvenuto oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
Con relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha rilevato che l’atto depositato, pur redatto su modello conforme, conteneva una generale elencazione di beni mobili inventariati privi dei requisiti necessari a individuare i beni dati in consegna e custoditi. Acquisita la precisazione dell’ente, che ha qualificato l’agente come consegnatario con debito di vigilanza, la questione è giunta all’udienza odierna, ove il P.M. ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto, a differenza di quelli con debito di custodia di cui all’art. 11.
La Corte distingue le due figure. Il debito di custodia postula che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative, con configurazione di un debito di materie e di un connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
La giurisprudenza contabile richiamata precisa che i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte necessarie all’ordinario funzionamento sono esclusi dalla resa del conto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa. Solo quando la giacenza ecceda la ragionevole necessità di funzionamento si configura una vera gestione contabile, connotata da debito di custodia.
Nel caso esaminato i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito; la mera elencazione non evidenzia una gestione di magazzino conforme al modello di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso ente ha confermato che l’agente era titolare di un debito di vigilanza. Venuti meno i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio è dichiarato improcedibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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