Estinzione del processo pensionistico per mancata comparizione delle parti costituite (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 577 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti si applicano, quali espressione di un principio generale richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c., gli artt. 181 e 309 c.p.c. Ne consegue che, se le parti costituite non compaiono alla nuova udienza fissata dal giudice, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto. La declaratoria opera sul piano processuale e prescinde dall’esame del merito della pretesa pensionistica. L’estinzione consegue automaticamente alla mancata comparizione, una volta che la nuova udienza sia stata ritualmente comunicata al procuratore della parte ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, ha depositato dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, ricorso in materia pensionistica nel luglio 2020, nei confronti dell’INPS, rimasto non intimato. La trattazione è stata più volte rinviata: dapprima per assegnazione a diverso giudice, poi in esito all’udienza dell’aprile 2024.
In quella sede il giudice, rilevata l’assenza di comparizione e l’omesso deposito della prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, ha fissato una nuova udienza con ordinanza, avvertendo che in caso di mancata comparizione delle parti costituite la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto. All’udienza fissata nessuno è comparso.
La Motivazione della Corte
La questione attiene all’applicabilità al processo pensionistico contabile degli istituti processuali civili in tema di mancata comparizione. Il giudice muove dall’art. 7, comma 2, c.g.c., che consente il richiamo delle norme del codice di procedura civile quando esprimano un principio generale compatibile con il rito contabile.
Su questa base la Corte ritiene applicabili gli artt. 181 e 309 c.p.c., già in precedenza richiamati dalla giurisprudenza contabile. Il combinato disposto di tali norme con l’art. 111 c.g.c. produce un effetto tipico: se le parti costituite non compaiono alla nuova udienza, la causa è cancellata dal ruolo e il processo è dichiarato estinto.
Il collegio richiama a sostegno i precedenti della sezione II d’appello n. 517 del 2019 e della sezione giurisdizionale per la Puglia n. 149 del 2024 e n. 138 del 2023, che hanno già affermato il medesimo principio nel rito pensionistico.
Nel caso concreto, la nuova udienza era stata ritualmente comunicata al procuratore della parte ricorrente con l’ordinanza. All’udienza non è comparsa alcuna parte. Ricorrono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.
Quanto alle spese, la Corte applica l’art. 111, comma 8, c.g.c.: non vi è luogo a pronuncia, restando le spese a carico di chi le ha sostenute. Nessuna statuizione neppure per le spese della sentenza, in ragione della gratuità del giudizio pensionistico ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c. La pronuncia resta così confinata al piano processuale, senza alcun esame del merito della domanda pensionistica.
Nota della Redazione
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