Compenso della riscossione TEFA e aggio del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 16 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso della riscossione previsto dall’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 504/1992 è dovuto anche sulla quota del TEFA riversata alla Provincia, poiché la norma prevede espressamente che l’ammontare del tributo sia versato dal concessionario alla tesoreria provinciale previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione. La commissione dello 0,30 per cento spettante al Comune, prevista dal comma 5, ha natura e funzione distinte dal compenso per l’attività di riscossione disciplinato dall’art. 61 d.P.R. n. 43/1988. Il soggetto tenuto al pagamento di tale compenso è l’ente impositore, cioè la Provincia, per espressa previsione normativa, restando l’accordo pattizio tra Comune e concessionario profilo meramente esecutivo di una materia già regolata dalla legge. Il conto giudiziale reso dal concessionario che abbia operato la deduzione secondo il criterio normativo è pertanto regolare.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione, per l’esercizio 2018, del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene riscosso insieme alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La società concessionaria, incaricata dal Comune per la riscossione della tassa, ha riscosso anche la quota TEFA di spettanza provinciale e ha reso il conto all’amministrazione provinciale oltre che al Comune.

Il magistrato istruttore ha prospettato l’improcedibilità del conto, sul rilievo che l’unico rapporto convenzionale della società era con il Comune, e, in via subordinata, l’irregolarità della gestione per indebita applicazione dell’aggio sulla quota TEFA, con un presunto ammanco in danno della Provincia. Dopo la dichiarazione di procedibilità del conto, la relazione integrativa ha confermato la contestazione, ricalcolando in misura maggiore l’importo che si assume non versato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del TEFA. L’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 attribuisce al Comune, che liquida e iscrive a ruolo il tributo insieme alla tassa rifiuti, una commissione dello 0,30 per cento delle somme riscosse, posta a carico della Provincia impositrice. Il successivo comma 7 stabilisce che l’ammontare del tributo, riscosso unitamente alla tassa, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria provinciale previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione.

Su questa base la Corte distingue nettamente due voci. La commissione del comma 5 remunera l’attività di liquidazione e iscrizione a ruolo del Comune. Il compenso della riscossione del comma 7 remunera invece l’attività materiale di incasso e segue i criteri dell’art. 61 d.P.R. n. 43/1988, richiamato dalla stessa disposizione. Si tratta di istituti concettualmente diversi, che non possono essere confusi né sovrapposti.

Quanto alla individuazione del soggetto obbligato, il Collegio osserva che è proprio il d.P.R. n. 43/1988 a stabilire, al comma 5 dell’art. 61, che la commissione per i versamenti diretti e i compensi per la riscossione a ruolo sono a carico degli enti impositori, cioè della Provincia, nei casi ivi previsti. La convenzione tra Comune e società concessionaria opera dunque su un terreno già coperto da previsione normativa e assume rilievo meramente esecutivo.

La Corte non contesta il merito della quantificazione del corrispettivo e non ravvisa ragioni per ritenerne l’illegittimità, anche in considerazione della contestualità tra il tributo provinciale e la tassa comunale a cui esso accede. Le censure del magistrato istruttore sulla deduzione dell’aggio vengono quindi superate.

Il conto è pertanto dichiarato regolare. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese legali ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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