Responsabilità erariale dell’amministratore per sviamento di contributo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 1 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici assistiti da vincoli di destinazione, gli artt. 2697 cod. civ. e 1310 cod. civ. impongono al percettore di dimostrare, quali fatti impeditivi o estintivi, la coerenza del beneficio alle finalità del bando e il suo corretto impiego. La responsabilità amministrativo-contabile si estende alla persona fisica che ha diretto o amministrato la società beneficiaria, incidendo sulla realizzazione del programma pubblico. La sottoscrizione della domanda di agevolazione configura un rapporto di servizio funzionale all’ente concedente e la cessazione della carica non esonera l’amministratore dagli obblighi assunti. L’inadempimento degli impegni di mantenimento dell’attività e dell’occupazione integra colpa grave e produce lo sviamento delle risorse pubbliche.
Il Fatto
La Regione Piemonte, per il tramite della propria società finanziaria, concedeva a una s.r.l. un contributo a fondo perduto di complessivi euro 200.000,00, a valere su un programma regionale per l’occupazione e l’internazionalizzazione. Il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto produttivo e l’assunzione di almeno sette dipendenti, con l’obbligo di mantenere l’insediamento in Piemonte per cinque anni dalla concessione e il livello occupazionale per tre anni dalla conclusione dell’investimento.
Dopo l’erogazione dell’ultima tranche, un sopralluogo ispettivo accertava lo stabilimento chiuso e l’attività cessata. Il concedente revocava l’agevolazione e ne chiedeva la restituzione. La società, nelle more fallita e poi cancellata dal registro delle imprese, non proponeva opposizione né restituiva le somme. La Procura contabile conveniva in giudizio l’amministratore che aveva sottoscritto la domanda, per il danno erariale quantificato in euro 189.431,27.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione. Il convenuto assumeva la decorrenza del quinquennio dal provvedimento di revoca, risalente all’agosto 2016, rispetto al quale l’invito a dedurre era tardivo. Il Collegio la rigetta, riconoscendo alla domanda di insinuazione al passivo fallimentare avanzata dal concedente nell’anno 2018 efficacia interruttiva ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., con effetti permanenti per l’intera durata della procedura fino alla chiusura dichiarata nel febbraio 2022. L’effetto si estende al condebitore solidale in forza dell’art. 1310 cod. civ., secondo l’indirizzo della Cass. civ. n. 16408 del 2018.
Sul rapporto di servizio, la Corte ribadisce che esso sussiste ogni volta che un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla gestione di denaro pubblico secondo un programma imposto dall’amministrazione. Nel caso di specie, il rapporto si radica nella domanda di accesso sottoscritta dall’amministratore, con la quale questi si era impegnato al rispetto delle condizioni del bando.
Quanto all’onere probatorio, la Sezione richiama l’orientamento Sez. giur. Lombardia n. 159/2015 e Sez. giur. Friuli Venezia Giulia n. 62/2014: grava sul beneficiario dimostrare il corretto impiego delle risorse. Il convenuto non assolve tale onere. Non risulta alcuna comunicazione al concedente in merito alla cessazione della carica, nonostante l’impegno contrattuale a segnalare ogni modifica del programma. Il Collegio esclude pertanto la rilevanza delle istanze di prova testimoniale, giudicando la causa decidibile sulla documentazione già acquisita.
L’elemento soggettivo è ravvisato nella colpa grave. La richiesta di un finanziamento a valere sulla fiscalità generale impone al richiedente prudenza, coerenza e rispetto delle modalità di fruizione. Il convenuto si era dichiarato consapevole degli obblighi assunti, aveva personalmente sottoscritto la domanda e personalizzato i rapporti con i principali clienti. Né rileva l’archiviazione penale, poiché in sede erariale conta la circostanza oggettiva del mancato adempimento degli impegni, non la preordinazione dell’illecito profitto.
Sulla quantificazione, in accoglimento dell’istanza subordinata, la responsabilità è limitata ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20/1994 a euro 120.000,00, quota corrispondente al finanziamento erogato durante la permanenza in carica. La Corte condanna al pagamento, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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