Cessata la materia del contendere per sopravvenuta riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 284 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi. Il medesimo effetto si produce quando la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra vi aderisca, poiché il soddisfacimento del diritto azionato incide sulla valutazione dell’interesse ad agire. Residuando un possibile contrasto solo sulle spese, il giudice le liquida secondo il criterio della soccombenza virtuale. Quando il soddisfacimento della pretesa deriva da una norma sopravvenuta, le spese di lite sono integralmente compensate.

Il Fatto

L’appellante, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, aveva chiesto in primo grado il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con sentenza n. 3/2021, aveva rigettato il ricorso. Il soccombente ha proposto appello, sostenendo la riferibilità della disposizione anche al personale della Polizia Penitenziaria e l’applicabilità retroattiva della legge di bilancio intervenuta sulla materia.

Nel corso del giudizio l’INPS ha rappresentato di aver riliquidato il trattamento con applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota di rendimento annuo del 2,44% per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021. L’Istituto ha chiesto la cessazione della materia del contendere. L’appellante, con successiva memoria, ha dato atto dell’avvenuto riconoscimento e si è dichiarato concorde sulla cessazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello dichiara la cessazione della materia del contendere. Richiama la più recente giurisprudenza di legittimità, che indica in Cass. civ. n. 21757 del 2021 il precedente conforme, e ne ricostruisce il fondamento.

Il presupposto dell’istituto è il reciproco riconoscimento, da parte dei contendenti, del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, con conclusioni conformi sottoposte al giudice. Può residuare un contrasto limitato alle spese di lite, che il giudice risolve secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La Corte precisa che l’effetto si produce anche quando la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra aderisca alla prospettazione. Il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore rende il relativo apprezzamento una valutazione dell’interesse ad agire. Tale è la fattispecie sottoposta al Collegio.

Sul governo delle spese, la Sezione applica il criterio della soccombenza virtuale e richiama la giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021, citando le pronunce Sez. II centr. app. n. 359 del 2023 e n. 126 del 2023. In considerazione della norma sopravvenuta, le spese di lite sono integralmente compensate.

La pronuncia non si estende al merito delle questioni interpretative prospettate dall’appellante, assorbite dal riconoscimento sopravvenuto. L’esito è dunque di rito, con definizione del giudizio d’appello in termini di cessazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *