Responsabilità contabile per contributi regionali a occupazione fittizia (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 123 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione contabile della Corte dei conti sussiste non solo nei confronti del soggetto beneficiario di contributi pubblici, ma anche verso chi, con ruoli professionali o istruttori, abbia coadiuvato il beneficiario in modo decisivo nella presentazione della domanda di finanziamento. Risponde di danno erariale chi, ricoprendo di fatto la funzione di amministratore, abbia ideato e diretto un meccanismo di percezione di contributi regionali mediante la creazione di rapporti di lavoro fittizi, preordinati al solo scopo di ottenere l’erogazione del finanziamento. Il legale rappresentante della società percettrice risponde in proprio per aver presentato la domanda e la documentazione propedeutica, essendo consapevole della mancata attuazione degli obblighi occupazionali assunti. Il danno è liquidato in misura corrispondente al contributo percepito, con condanna in solido dei correi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due soggetti chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore della Regione Puglia. Il danno deriverebbe dalla percezione di un contributo regionale concesso ai sensi della legge regionale n. 137 del 2009, finalizzato all’assunzione di lavoratrici disoccupate da oltre dodici mesi, con impegno a mantenerne i posti per almeno trentasei mesi.

La società beneficiaria, avente ad oggetto attività di pulizie, avrebbe percepito la prima tranche del finanziamento, salvo poi non rispettare gli obblighi occupazionali: dopo le dimissioni di due lavoratrici, non sostituite, i controlli regionali del settembre 2013 avrebbero accertato la cessazione di ogni rapporto di lavoro. La Regione ha revocato il contributo, ma al momento della citazione nessuna somma era stata recuperata. I convenuti, sebbene regolarmente notificati, non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto della mancata costituzione dei convenuti e accertata la regolarità delle notifiche, ne ha dichiarato la contumacia ai sensi dell’art. 93 c.g.c. Nel merito, ha richiamato il quadro fattuale emerso nel procedimento penale e il compendio delle dichiarazioni acquisite, dalle quali risulta che uno dei convenuti, nella veste di amministratore di fatto, ha coinvolto amici e parenti in un più ampio meccanismo di percezione fraudolenta di contributi pubblici.

La Corte ha valorizzato le dichiarazioni sostanzialmente confessorie dell’amministratore di fatto, con le quali ha ammesso di aver svuotato i conti su cui erano confluite le somme regionali, di averle distratte per scopi personali e di aver gestito in prima persona le pratiche di finanziamento e i rapporti con la Regione. Tali ammissioni hanno corroborato la tesi della Procura sul ruolo di propulsore del meccanismo e sulla macroscopica distrazione di risorse pubbliche.

Sul piano dell’affermazione di giurisdizione, il Collegio ha richiamato il principio per cui la responsabilità contabile sussiste anche nei confronti di chi ha coadiuvato il beneficiario con ruoli professionali e istruttori decisivi per l’accesso al contributo, secondo Cass. Sez. Un. n. 36375 del 24.11.2021 e Cass. Sez. Un. n. 1994 del 24.01.2022. Quanto alla legale rappresentante della società percettrice, la sua responsabilità è apparsa ictu oculi scolpita, avendo presentato la domanda e la documentazione necessaria pur essendo consapevole della mancata realizzazione del progetto occupazionale.

La Corte ha quindi riconosciuto la condotta dolosa di entrambi i convenuti, parte di un disegno unitario in dispregio dei fini pubblicistici del finanziamento, condannandoli in solido al risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese di giudizio a carico dei soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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