Responsabilità erariale del vicepresidente per affitto d’azienda dopo il contributo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 182 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici destinati all’autoconsumo energetico aziendale, risponde a titolo di dolo il vicepresidente del consiglio di amministrazione della società beneficiaria che, subito dopo l’erogazione del saldo, voti a favore dell’affitto d’azienda, determinando la separazione dell’impianto finanziato dalla struttura produttiva e la conseguente revoca del contributo mai restituito. La consapevolezza dei vincoli gravanti sulla società e delle conseguenze della delibera si desume dalla sequenza cronologica degli atti, dalla carica di vertice rivestita e dall’omessa comunicazione all’amministrazione regionale. In tema di prescrizione, l’istanza di ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa proposta dall’ente creditore interrompe il termine anche nei confronti del condebitore solidale, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura.

Il Fatto

Una società cooperativa agricola aveva ottenuto un contributo pubblico a valere su una misura del PSR regionale, finalizzata all’ammodernamento delle aziende agricole mediante realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato all’autoconsumo aziendale. Il contributo era stato erogato nel febbraio 2013. Pochi giorni dopo, il consiglio di amministrazione deliberava l’affitto dell’azienda a una diversa cooperativa, appena costituita e riconducibile alla medesima compagine familiare; l’assemblea approvava il contratto, cui seguiva la stipulazione.

La Regione, informata dall’organismo pagatore, revocava il contributo con decreto rimasto inoppugnato, disponendo il recupero della somma erogata. Essendo la società nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa, l’importo non veniva recuperato. La procura erariale conveniva in giudizio la società, il legale rappresentante e il vicepresidente, ottenendone la condanna solidale in primo grado. Il solo vicepresidente proponeva appello.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione, dichiarata tardiva dal giudice territoriale perché la comparsa di costituzione, trasmessa in via telematica la sera dell’ultimo giorno utile, non risultava regolarmente depositata. La Sezione conferma: la ricevuta recava l’invito a verificare l’accettazione e le eventuali osservazioni della segreteria, per cui l’esito positivo del deposito costituiva onere del depositante. Il ritardo nella trasmissione escludeva ogni possibilità materiale di segnalazione tempestiva.

Quanto alla dedotta illegittimità della mancata rimessione in termini, la Corte richiama l’art. 43, comma 6, c.g.c.: la rimessione presuppone una richiesta della parte che dimostri la non imputabilità della decadenza. Nessuna rimessione è quindi possibile d’ufficio.

Nel merito, l’eccezione è comunque infondata. L’istanza di ammissione al passivo presentata dall’amministrazione creditrice interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 1310 c.c., con effetti estensivi al condebitore solidale e permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale. Non rileva che l’ente e la procura non abbiano adottato atti interruttivi personalmente nei confronti dell’appellante, né sussiste confusione tra il diritto al risarcimento dell’ente e l’azione di responsabilità.

La Sezione conferma il rigetto della prova testimoniale, non vertendo i capitoli su fatti obiettivi ma su apprezzamenti e giudizi, né essendo contestabile che l’appellante abbia votato a favore della delibera di affitto.

Sul merito sostanziale, la Corte ritiene dimostrato che la società abbia costantemente ceduto a terzi parte considerevole dell’energia prodotta, come attestato dalle convenzioni di ritiro e dalle tabelle dei quantitativi immessi in rete. L’appellante, vicepresidente da tempo e presente in tutte le fasi rilevanti, ha consapevolmente concorso, con il proprio voto, alla violazione dolosa degli impegni assunti. L’obbligo di agire informato impone all’amministratore di attivarsi per prevenire situazioni critiche note o conoscibili: la mancanza di competenze tecniche non costituisce esimente automatica.

Il ritardo di oltre tre anni nella comunicazione del contratto di affitto, intervenuto solo dopo l’avvio dei controlli, conferma la finalità elusiva. La Corte esclude l’applicabilità temporale dell’art. 21, comma 1, del d.l. n. 76/2020, norma sostanziale incidente su un elemento costitutivo dell’illecito.

Infine, quanto al danno erariale, la mera ammissione al passivo non incide sull’attualità del pregiudizio, che viene meno solo con l’integrale recupero delle somme. Di eventuali importi riscossi si terrà conto in sede esecutiva. L’appello è respinto con integrale conferma della sentenza e condanna alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *