Inabilità al proficuo lavoro e decorrenza dell’ANF per titolare di pensione ai superstiti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 219 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153/1988, il requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a un proficuo lavoro, richiesto per la titolarità della pensione ai superstiti quando il nucleo è composto da una sola persona, deve essere valutato in concreto. Ove il soggetto abbia superato l’età lavorativa, il concetto di “lavoro proficuo” non può essere parametrato alla mera capacità lavorativa astratta, ma alla concreta capacità di espletare gli atti propri della vita quotidiana tipici dell’età. La relativa prova può essere fornita anche mediante documentazione clinica pregressa, che consenta di retrodatare la decorrenza del beneficio rispetto al riconoscimento formale operato dalla Commissione medica dell’ente previdenziale. La prestazione è soggetta all’ordinario termine di prescrizione quinquennale, che opera a ritroso rispetto al primo atto interruttivo utilmente compiuto.
Il Fatto
Una titolare di pensione ai superstiti, erogata dall’INPS dal mese di agosto del 2000, presentava in data 19 settembre 2023 istanza amministrativa per ottenere gli assegni per il nucleo familiare con decorrenza retroattiva dal mese di settembre 2018, deducendo di versare da tale data in uno stato di inabilità assoluta e permanente a dedicarsi a un proficuo lavoro, documentato da un severo quadro clinico. L’INPS riconosceva lo stato invalidante solo a far data dal 4 marzo 2020, sulla base della valutazione della propria Commissione medica, escludendo il beneficio per il periodo antecedente e sollevando l’eccezione di prescrizione quinquennale. Il Giudice disponeva un accertamento tecnico d’ufficio, demandando le operazioni peritali al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa.
La Motivazione della Corte
La questione controversa verte esclusivamente sulla data di decorrenza del requisito sanitario, atteso che l’ente previdenziale non aveva contestato la sussistenza del requisito reddituale. Il Giudice ha condiviso le conclusioni del Collegio Medico Legale, ritenendole sorrette da un’indagine anamnestica e documentale rigorosa e immune da vizi metodologici.
La decisione ricostruisce la nozione medico-legale di inabilità al proficuo lavoro, la quale fa riferimento alla perdita della capacità di dedicarsi a un impiego remunerativo, parametrato all’età, al sesso e alle concrete capacità di ricollocamento. Tuttavia, quando il soggetto periziando abbia superato l’età lavorativa — circostanza ricorrente nel caso di specie, avendo la ricorrente compiuto 77 anni nel 2018 — tale concetto deve essere declinato e confrontato con la concreta capacità del soggetto di espletare gli atti propri della vita quotidiana tipici dell’età.
In applicazione di tale principio, il Giudice ha valorizzato la documentazione sanitaria pregressa, in particolare il referto del 31 ottobre 2018 del Centro di riferimento regionale per le demenze senili, che evidenziava un conclamato deficit della memoria di rievocazione ed episodica, associato a perdita di iniziativa, difficoltà esecutive complesse e ridotto orientamento temporale. Tale quadro clinico, sommandosi alla coesistente tireopatia autoimmune, alla patologia cervicoartrosica e al dato anagrafico, integrava già nell’autunno del 2018 il requisito dell’inabilità assoluta e permanente. La gravità della situazione accertata nel citato referto presuppone, ad avviso del Giudice, l’esistenza dello stato patologico già nel mese di settembre 2018.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Giudice l’ha ritenuta infondata, in quanto la prestazione è soggetta al termine di prescrizione quinquennale operante a ritroso rispetto al primo atto interruttivo. Poiché l’istanza amministrativa era stata formalizzata in data 19 settembre 2023, i ratei decorrenti dal mese di settembre 2018 rientrano integralmente nel quinquennio antecedente.
Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con declaratoria del diritto della ricorrente a percepire il beneficio sulla pensione categoria SOCPDEL con decorrenza dal mese di settembre 2018, e condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese di lite.
Nota della Redazione
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