Pensione privilegiata per cumulo di infermità ascritte a causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 75 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile, nonostante la fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, il giudizio non verte sulla legittimità degli atti amministrativi impugnati, ma sul rapporto previdenziale, con cognizione piena sull’an e sul quantum del diritto soggettivo vantato. Il trattamento pensionistico privilegiato è concedibile quando i fatti di servizio siano causa unica della menomazione o concausa efficiente e determinante, secondo il criterio della causalità adeguata, non già della equivalenza causale. L’accertamento del nesso e l’ascrizione tabellare si fondano sul parere tecnico del Collegio medico legale, immune da vizi logici e giuridici. Il cumulo delle ascrivibilità segue la regola dell’art. 18 d.P.R. n. 915/1978, che impone di cumulare dapprima le infermità di minore potere invalidante e poi con quelle più gravi.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri dal 1983, è stato posto in congedo per riforma nel 2021. Nel corso del servizio ha svolto attività operative particolarmente usuranti in territorio montano e ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di diverse infermità, tra cui una cardiopatia con impianto di pace-maker.
Dopo un infarto del miocardio e il peggioramento del quadro clinico, ha presentato istanza di pensione privilegiata, rigettata dal Comando Generale con decreto n. 2823/2022, fondato sui pareri della CMO di Messina e del Comitato di verifica. Ha quindi convenuto in giudizio l’INPS, il Ministero della Difesa e il Comando Generale per ottenere l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero della Difesa e ha respinto le eccezioni di inammissibilità e di difetto di giurisdizione sollevate dal Comando Generale. La domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio è funzionale al riconoscimento della pensione privilegiata, per la quale era stata presentata apposita domanda amministrativa, riconducibile alla giurisdizione della Corte dei conti.
Nel merito, la Corte ha ribadito che il giudizio pensionistico contabile non è preordinato all’annullamento degli atti viziati, ma è incentrato sull’accertamento del diritto nell’ambito del rapporto giuridico controverso. Non rileva quindi di per sé il silenzio o il rigetto dell’amministrazione, ma occorre valutare se il ricorrente fosse effettivamente titolare del diritto vantato.
Quanto al nesso causale, il Giudice ha richiamato l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, che non introduce il criterio dell’equivalenza causale, ma riconosce solo le concause che si presentino come efficienti e determinanti, secondo il principio della causalità adeguata. L’onere della prova grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..
Il parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso la Sezione giurisdizionale, ha confermato il nesso di causalità tra i fatti di servizio e le patologie relative al rachide lombare e al disturbo dell’umore, quest’ultimo anche in interdipendenza con i postumi dell’infarto. Il lungo servizio operativo in territorio impervio ha assunto valore di concausa efficiente e determinante.
La Corte ha poi applicato la regola sul cumulo delle ascrivibilità di cui all’art. 18 d.P.R. n. 915/1978 e all’art. 10 della legge n. 9/1980, cumulando dapprima le patologie di minore potere invalidante e poi quelle più gravi, fino a raggiungere la terza categoria della Tabella A. Ha quindi accolto la domanda e condannato l’INPS a rideterminare il trattamento pensionistico e a versare le differenze sui ratei arretrati, maggiorate di interessi legali e, se dovuta, rivalutazione monetaria.
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Nota della Redazione
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