Prescrizione del danno erariale da rendiconto dei gruppi consiliari (Corte dei Conti Sez. III App. n. 167 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno erariale connesso all’illecito utilizzo dei contributi erogati ai gruppi consiliari regionali si prescrive, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, nel termine di cinque anni decorrente dalla presentazione del rendiconto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Tale adempimento integra il fatto dannoso e ne consente la conoscibilità obiettiva da parte dell’Amministrazione. L’eventuale mancata previsione di un dettagliato potere di controllo sui rendiconti non costituisce impedimento giuridico al decorrere della prescrizione, atteso che al dovere di rendicontazione corrisponde il correlativo potere di verifica. Resta irrilevante la mera difficoltà di accertamento del danno, che integra un impedimento di fatto e non sospende il termine.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte conveniva in giudizio il capogruppo di un gruppo consiliare regionale per il danno erariale derivante dall’utilizzo non inerente dei finanziamenti assegnati al gruppo negli anni 2008, 2009 e 2010. Il giudice di prime cure dichiarava la prescrizione del diritto al risarcimento, escludendo l’occultamento doloso del danno e individuando il dies a quo nel momento della presentazione del rendiconto, fissata dalla normativa regionale al 31 gennaio dell’anno successivo all’erogazione.
La Procura proponeva appello, sostenendo che la disciplina regionale attribuisse al Consiglio il solo potere di verificare la presenza della certificazione di inerenza, senza un autonomo sindacato sulle spese, e che tale assetto integrasse un impedimento giuridico di rango normativo. Il dies a quo andrebbe pertanto collocato non prima del 2015, quando la Guardia di Finanza compendiava le risultanze investigative.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello rileva anzitutto che non risulta impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha escluso l’occultamento doloso del danno, sul quale si è formato il giudicato. La questione si concentra quindi sul momento di conoscibilità obiettiva del danno.
Richiamando l’art. 2935 cod. civ., la Corte osserva che il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello derivante da cause giuridiche che ostano all’esercizio del diritto, non anche gli impedimenti di fatto. Il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta difforme, ma nel momento in cui si realizza l’eventus damni, quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico.
Con la presentazione del rendiconto, le spese effettuate con i contributi risultano definitivamente poste a carico del bilancio pubblico. Solo in quel momento si verifica l’esborso del denaro, la sua destinazione a spese non inerenti e la conoscenza della situazione da parte dell’Amministrazione. Il rendiconto rappresenta dunque il momento di conoscibilità obiettiva dei fatti dannosi, senza necessità di ulteriori accertamenti.
La Corte respinge la tesi dell’appellante secondo cui la disciplina regionale non consentirebbe un controllo di merito sulle spese. L’interpretazione sistematica della normativa piemontese, e il correlativo obbligo di certificazione in capo al capogruppo, radicano in capo al Consiglio il potere di verifica della rendicontazione. L’inesistenza di una dettagliata procedura di controllo attiene al momento della valutazione del documento contabile, non a quello della conoscibilità, e resta perciò ininfluente sul decorso del termine.
Neppure rileva la mancata previsione dell’obbligo di depositare i giustificativi di spesa, essendo l’obbligo di conservazione ed esibizione immanente all’obbligo di rendicontazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che grava sul percettore di fondi pubblici l’onere della prova circa la veridicità e l’inerenza della spesa. Il danno era quindi conoscibile, per ciascuna annualità, al momento del rendiconto, e la prescrizione risultava maturata alla data di notificazione dell’invito a dedurre. L’appello è respinto, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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