Accertamento del requisito sanitario ammissibile senza domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 39 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, l’accertamento del requisito sanitario è condizione imprescindibile per la richiesta del beneficio di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Finché l’istante non abbia ottenuto il riconoscimento dell’invalidità richiesta, non può pretendersi che formuli una domanda amministrativa di pensione destinata al sicuro diniego al solo fine di provocare un provvedimento formale impugnabile. Una lettura rigida dell’art. 153 c.g.c. comprimerebbe il diritto di agire in giudizio e contrasterebbe con il principio di economicità dell’azione amministrativa. È pertanto ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego del requisito sanitario oppostogli in sede amministrativa, ne domandi in sede giudiziale l’accertamento in funzione del futuro beneficio.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di un’azienda sanitaria provinciale, è stata riconosciuta dalla Commissione medica dell’INPS invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50%. Essa contesta tale percentuale, assumendo che le proprie patologie dovrebbero dar luogo a una misura superiore al 74%, e ne chiede l’accertamento giudiziale al fine di accedere ai benefici previsti dalla legge n. 388/2000, art. 80, comma 3.

Costituitosi il giudizio, l’INPS ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa, sostenendo che il beneficio non potrebbe essere richiesto senza che l’istituto sia stato preventivamente investito di una domanda di pensione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice delle pensioni ha ritenuto di dover decidere con sentenza non definitiva, ai sensi dell’art. 102 c.g.c., le eccezioni in rito, rinviando con separata ordinanza il prosieguo del giudizio e le integrazioni istruttorie.

Il nodo giuridico è se l’accertamento del requisito sanitario, preliminare all’istanza di beneficio, presupponga necessariamente la presentazione della domanda amministrativa di pensione. La Corte osserva che l’istante, in attesa del riconoscimento dell’invalidità, si troverebbe altrimenti in un vicolo cieco: o gli sarebbe precluso l’accesso al giudice, con inaccettabile compressione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 Costituzione, oppure dovrebbe presentare una domanda destinata al sicuro diniego al solo scopo di ottenere un provvedimento formale da impugnare.

Tale seconda via è giudicata non accettabile, perché creerebbe un inutile aggravio procedimentale, costringendo l’istituto a istruire un procedimento già destinato al rigetto, in spregio al principio di economicità dell’azione amministrativa. L’applicazione formalistica dell’art. 153 c.g.c. si tradurrebbe in una inutile superfetazione.

Nemmeno sono condivisi i dubbi dell’INPS sulla parziarietà dell’accertamento. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES che, pur decidendo una fattispecie parzialmente diversa, ha affermato che è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione.

La censura ulteriore dell’INPS, relativa alla mancanza di prova che l’attività lavorativa sia prestata in condizioni di maggior usura per patologie invalidanti, è stata qualificata come aspetto di merito, da scrutinare unitamente alla controversia. In punto di rito, poiché la ricorrente ha comunque presentato domanda di invalidità civile, l’azione è stata dichiarata ammissibile, con spese rimesse al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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