Conto giudiziale dell’agente contabile e principio di unicità (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 23 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile degli enti locali non può essere limitato alla sola gestione per cassa, ma deve ricomprendere tutte le movimentazioni contabili dell’esercizio, a pena di violazione del principio di unicità del conto. Il ruolo di agente contabile non è circoscritto alla riscossione in contanti, poiché l’incarico riguarda la predisposizione del rendiconto complessivo, da formarsi anche acquisendo i dati presso l’ufficio competente. Ne deriva che, una volta accertato il pareggio e l’insussistenza di ammanchi, il conto resta comunque irregolare per vizi formali, con esclusione di ogni addebito. Ai sensi dell’art. 149, comma 3, del CGC, il collegio dichiara l’irregolarità della gestione contabile quando non pronuncia discarico e non liquida alcun debito.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile del servizio di polizia municipale di un Comune toscano per l’esercizio 2009. La prima relazione di irregolarità aveva evidenziato due criticità: la compilazione parziale e disordinata del registro cronologico degli incassi, con una discrasia tra il totale risultante dal conto e quello del registro, e l’incompletezza del conto, limitato alle sole somme riscosse in contanti, con esclusione dei versamenti su conto corrente postale e tesoreria.

Dopo una lunga vicenda istruttoria, scandita da un’ordinanza di chiarimento e da una successiva pronuncia che aveva estromesso dal giudizio altro soggetto, il segretario comunale ha depositato la documentazione integrativa. Il magistrato relatore ha quindi chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto senza addebito.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce anzitutto l’esito dell’istruttoria. Il raffronto della documentazione integrata consente di verificare l’insussistenza della differenza di saldi inizialmente emersa tra conto giudiziale e registro degli incassi: le entrate di cassa si attestano su un importo coincidente, senza alcun ammanco. Il primo rilievo è dunque superato e non residua alcun addebito a carico dell’agente.

Resta invece confermato il secondo rilievo. Il conto è incompleto, perché limitato alle somme riscosse in contanti e privo dei versamenti effettuati tramite conto corrente postale e tesoreria, pur presenti nei tabulati acquisiti. La Corte respinge la tesi del pubblico ministero, secondo cui l’agente sarebbe responsabile della sola gestione della cassa contanti.

Il collegio richiama la precedente pronuncia della stessa Sezione, che aveva individuato nell’agente la figura del contabile e non aveva circoscritto il suo ruolo alla riscossione per cassa. Il conto non può limitarsi a tale parte, ma deve comprendere i movimenti contabili dell’esercizio complessivamente considerati, anche acquisendo i dati dall’ufficio competente.

La contabilità di un unico esercizio non è ripartibile in parti distinte a seconda delle modalità di riscossione, a pena di violazione del generale principio di unicità del conto. La Corte richiama in proposito la giurisprudenza contabile secondo cui gli articoli 192 e 193 del R.D. n. 827/1924 sanciscono tale principio anche quando vi siano contabili principali e secondari, salvo che la legge o disposizioni organiche dell’ente prevedano una pluralità di agenti o conti distinti.

Ne consegue che, pur in presenza di un conto in pareggio e in assenza di ammanchi, persistono i difetti formali con particolare riguardo all’incompletezza della redazione. Il conto va pertanto dichiarato irregolare, senza addebito, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del CGC. Il difetto di ammanchi e profili di responsabilità, unito alla complessità della vicenda, giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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