Estinzione per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 145 del 06.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, alla quale la parte controricorrente presti adesione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese di lite quando le parti abbiano concluso un accordo conciliativo e ne facciano richiesta. In tal caso non trovano applicazione le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non ricorrendo alcuno dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, stante la natura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
Il Fatto
La controversia aveva ad oggetto gli avvisi di accertamento e il diniego di rimborso con cui il Comune aveva richiesto il pagamento dell’IMU per gli anni di imposta 2012 e 2013 e aveva negato il rimborso della somma versata a tale titolo per il 2012. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto parzialmente l’appello del Comune avverso la decisione di primo grado.
La banca ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, mentre il Comune resisteva con controricorso. Nelle more del giudizio le parti addivenivano a un accordo di conciliazione stragiudiziale con cui la società ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rinuncia alla quale il Comune prestava adesione.
La Motivazione della Corte
La Corte si trova a decidere unicamente in ordine alla domanda di estinzione del processo formulata dalla ricorrente a seguito della sopravvenuta rinuncia al ricorso. La questione non riguarda più il merito tributario dell’accertamento IMU, ormai superato dall’accordo conciliativo raggiunto tra le parti, ma i soli effetti processuali della rinuncia.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione della sussistenza dei presupposti dell’art. 390 cod. proc. civ.: la rinuncia è stata ritualmente comunicata, depositata e sottoscritta dall’istante, e alla stessa ha prestato adesione la parte resistente. Ne deriva, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Quanto al regolamento delle spese, la Corte dispone la compensazione integrale, in considerazione dell’intervenuto accordo amichevole tra le parti e della relativa richiesta congiunta. La scelta risponde alla logica della cessazione della materia del contendere per iniziativa transattiva, sottraendo al giudice ogni valutazione di soccombenza.
Il passaggio di maggiore interesse è dedicato all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte esclude la debenza del raddoppio del contributo unificato, perché tale misura, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non tollera estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. L’ipotesi dell’estinzione per rinuncia non rientra in tale elencazione, sicché resta fuori dall’ambito applicativo della norma.
La Corte richiama a sostegno i propri precedenti, da Cass. n. 23175 del 12 novembre 2015 a Cass. n. 10140 del 28 maggio 2020 e Cass. n. 19071 del 18 luglio 2018, fino a Cass. Sez. T. n. 2921 del 31 gennaio 2024, confermando il principio della tassatività delle ipotesi sanzionatorie.
Nota della Redazione
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