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Perdite su crediti: la deducibilità non può essere motivata con un richiamo generico alle prove (Cass. 16413/2026)

Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 26 maggio 2026, n. 16413

La Cassazione interviene sulla motivazione con cui il giudice tributario riconosce la deducibilità delle perdite su crediti. La decisione distingue tra crediti documentati verso una cooperativa fallita e ulteriori crediti inesigibili riconosciuti deducibili senza indicare quali prove dimostrassero certezza e oggettiva determinabilità.

Questione esaminata

A seguito di verifica, l’Agenzia aveva recuperato oltre due milioni di euro: 1.686.280 euro relativi a crediti verso una cooperativa successivamente fallita e 465.290 euro riferiti ad altri crediti ritenuti inesigibili. I giudici di merito avevano riconosciuto integralmente la prima voce e, per la seconda, una deducibilità parziale di 134.376,91 euro.

L’Amministrazione contestava sia la riconducibilità dei primi crediti all’attività d’impresa, sia l’anno di competenza della perdita, sia l’assenza di una motivazione effettiva sui crediti inesigibili minori.

Principio affermato

La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito. Non basta richiamare astrattamente i requisiti previsti dagli artt. 101 e 109 TUIR e affermare che essi risultano dalle prove prodotte.

Quando il giudice riconosce una perdita perché certa e oggettivamente determinabile, deve individuare almeno gli elementi probatori decisivi e spiegare perché siano idonei a integrare tali requisiti. In mancanza, la sentenza non raggiunge il minimo costituzionale della motivazione.

Motivazione della Cassazione

Per i crediti verso la cooperativa fallita, la motivazione è stata ritenuta sufficiente: la decisione regionale aveva fatto riferimento agli effetti cambiari, alla loro riconducibilità all’attività della società creditrice e alla procedura concorsuale del debitore. Erano quindi riconoscibili le ragioni in fatto e in diritto della statuizione, anche se l’Ufficio non le condivideva.

Per gli ulteriori 134.376,91 euro, invece, il giudice si era limitato ad affermare che certezza e determinabilità trovavano riscontro nelle prove della contribuente. Non aveva indicato quali fossero tali prove né perché dimostrassero la perdita. La formula è stata giudicata laconica e tautologica, incapace di mostrare se fossero state esaminate anche le contestazioni dell’Amministrazione.

Le altre censure sono state dichiarate inammissibili. La contestazione sull’anno di competenza non risultava proposta nell’atto impositivo e non poteva essere introdotta successivamente mutando il fondamento della pretesa; inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non equivale all’omesso esame di un fatto storico decisivo.

Rilevanza pratica

La pronuncia interessa sia il contribuente sia l’Amministrazione. Chi chiede la deduzione deve organizzare la prova credito per credito, indicando origine, documenti, iniziative di recupero, situazione del debitore e ragione dell’inesigibilità. Il giudice, a sua volta, deve collegare tali elementi ai requisiti fiscali e non può limitarsi a dichiararli esistenti.

La decisione ricorda anche che il fondamento dell’accertamento non può essere modificato in giudizio. Se l’atto contesta l’inerenza o la certezza della perdita, l’Ufficio non può trasformare successivamente la controversia in una questione diversa di competenza temporale, salvo che quel profilo fosse già contenuto nella motivazione dell’atto.

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