Piano di riequilibrio: misure generiche e assenza di proporzionalità (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 4 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di omologazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale il giudice contabile valuta la congruità delle misure predisposte rispetto al fine del risanamento per l’intero arco temporale del piano, e non con riferimento ai singoli saldi annuali. Il giudizio di proporzionalità costituisce uno dei due pilastri dell’omologazione e richiede misure concrete e sottoponibili a valutazione prognostica, non mere affermazioni programmatorie. La genericità degli interventi e l’assenza di specifiche misure di riscossione impediscono di ritenere assolto l’onere di individuazione dei mezzi adeguati al perseguimento del riequilibrio. Il ricorso avverso il diniego di approvazione è pertanto infondato e la decisione della sezione regionale va confermata.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e ha approvato il piano fissandone la durata in venti anni, con richiesta di accesso al Fondo di rotazione. La Sezione regionale di controllo per la Campania, con deliberazione n. 172 del 4 settembre 2024, ha negato l’approvazione del piano, rilevando la sottostima del disavanzo da ripianare e la non congruità delle misure prospettate.
Il Comune ha impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, deducendo la violazione degli artt. 243-bis e 243-quater TUEL: la Sezione avrebbe concentrato l’analisi su singoli saldi del 2022 e avrebbe svolto valutazioni proprie della fase esecutiva, estranee al giudizio di omologazione. La Procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite richiamano il criterio della congruenza fissato dai commi 3 e 7 dell’art. 243-quater TUEL e declinato dal d.lgs. n. 118/2011, allegato 1, postulato n. 8. Il precetto costituisce criterio di legittimità estrinseco: il giudice contabile non sostituisce le scelte allocative dell’ente, ma effettua un riscontro esterno sulla proporzionalità dei mezzi individuati.
Oggetto della valutazione è la congruenza delle misure per l’intero arco del piano, non il risultato dei singoli cicli annuali. L’inadempimento di una singola misura non è di per sé significativo: il piano si misura attraverso il saldo. Un giudizio fondato sui singoli esercizi esporrebbe l’esito dell’omologazione a andamenti casuali.
Nel caso concreto il piano indica interventi meramente programmatori: miglioramento gestionale, revisione delle procedure di riscossione, razionalizzazione delle partecipate, monitoraggio dei contratti. L’unica misura attendibile è il venir meno, dal 2027, della rata del mutuo in ammortamento. Manca però qualsiasi misura specifica volta a migliorare il grado di riscossione, pur essendo la criticità riconosciuta dallo stesso ente.
La genericità degli interventi impedisce il giudizio di proporzionalità e rende il piano inidoneo a uno strutturale riequilibrio. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale e contabile sul predissesto, che non può essere procrastinato in modo irragionevole. Il ricorso è pertanto respinto.
Le Sezioni riunite rilevano incidentalmente l’anomala dilatazione dell’istruttoria, protrattasi oltre diciotto mesi, con interferenze tra valutazioni ex ante e fase esecutiva. Tali profili, pur valorizzati, restano irrilevanti di fronte all’assorbente assenza di misure adeguate al riequilibrio.
Nota della Redazione
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