Estinzione del reato per condotte riparatorie e valutazione giudiziale del risarcimento (Cass. pen. Sez. IV n. 38239/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di causa di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., la valutazione della congruità del risarcimento del danno è rimessa al giudice, il quale deve sentire le parti e la persona offesa, ma il parere di quest’ultima non è vincolante. La spontaneità della restituzione della refurtiva non costituisce requisito necessario per l’operatività dell’istituto, essendo sufficiente che il risarcimento integrale e la riparazione delle conseguenze del reato siano intervenuti entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e che la loro congruità sia stata oggetto di accertamento giudiziale, anche se effettuato ad altri fini, come per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
Il Fatto
Le ricorrenti, in concorso tra loro, si impossessavano di quattro profumi del valore complessivo di € 557,98 all’interno di un esercizio commerciale, utilizzando una borsa schermata con fogli di alluminio per eludere il sistema antitaccheggio. Uscite dal negozio, venivano arrestate in flagranza dalle forze dell’ordine e la refurtiva veniva immediatamente restituita all’avente diritto. Successivamente, le imputate depositavano su libretto postale, a titolo di risarcimento, una somma ritenuta congrua dal Tribunale ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., con ordinanza di svincolo in favore della parte offesa del 31 maggio 2024. La Corte d’appello di Roma, confermando la condanna di primo grado, negava l’applicabilità dell’art. 162-ter cod. pen. sul presupposto della mancanza di spontaneità nella restituzione della refurtiva, rilevando che le imputate si stavano allontanando rapidamente e che la restituzione era avvenuta ad opera delle forze dell’ordine.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, dichiarando l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen. e annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Il Collegio censura la motivazione della Corte territoriale per aver obliterato il dato decisivo della avvenuta valutazione giudiziale di congruità del risarcimento, formalmente resa con il riconoscimento della specifica attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’istituto riparatorio valorizza un comportamento successivo al reato che, nell’ambito di un conflitto di natura privatistica (reato punibile a querela suscettibile di remissione), determina il venir meno dell’esigenza punitiva a fronte della piena restaurazione dell’interesse leso, perseguendo anche un intento deflattivo.
La Corte precisa che la valutazione della congruità del risarcimento è affidata al giudice, indipendentemente dalla volontà della persona offesa, che deve essere semplicemente “sentita”, assicurando il contraddittorio ma consentendo al giudice di superare il dissenso del querelante. Il requisito della “spontaneità” della restituzione, invocato dalla Corte d’appello, non è previsto dalla norma quale condizione per l’estinzione; l’oggetto della causa estintiva è il risarcimento integrale del danno e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, non la modalità con cui la restituzione materiale è avvenuta.
La Corte rileva, inoltre, che nel caso di specie la condotta riparatoria era tempestiva, essendo intervenuta prima dell’ammissione al rito abbreviato (termine che sostituisce, per il giudizio abbreviato, la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado). La congruità del risarcimento era già stata accertata in primo grado in contraddittorio, senza che la pubblica accusa avesse impugnato sul punto, e la persona offesa aveva ricevuto il versamento senza costituirsi parte civile. La Corte conclude che sussistevano tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione e assorbe gli ulteriori motivi di ricorso.
Implicazioni Pratiche
- Domanda di estinzione riparatoria: l’avvocato deve chiedere espressamente l’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen. allegando la prova del risarcimento integrale e della riparazione delle conseguenze, anche se la refurtiva è stata recuperata d’ufficio, e documentando la valutazione giudiziale di congruità, anche se resa ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
- Valutazione giudiziale del risarcimento: la difesa deve insistere affinché il giudice, sentite le parti e la persona offesa, accerti la congruità della somma offerta, anche in caso di dissenso del querelante, poiché il suo parere non è vincolante e il giudice può comunque dichiarare estinto il reato se ritiene il risarcimento adeguato.
- Tempestività nel rito abbreviato: nel giudizio abbreviato, il risarcimento e la riparazione devono intervenire prima dell’ordinanza di ammissione al rito; la difesa deve quindi provvedere tempestivamente e documentare l’avvenuto deposito o versamento prima di tale momento processuale, ai fini sia dell’attenuante che della causa estintiva.
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