Continuazione e divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. 6 n. 16596 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, la rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione non può risolversi in una reformatio in peius: l’aumento per il reato satellite non può essere quantificato in misura superiore a quella già fissata dal giudice dell’esecuzione. Inoltre, in ragione della proprietà transitiva della continuazione, il giudice del rinvio è tenuto a operare scorporandoli autonomi aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, inclusi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. È invece inammissibile per aspecificità il ricorso che censuri la motivazione sul calcolo degli aumenti di pena quando il giudice abbia dimostrato la ponderazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

A seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte (sentenza n. 25273 del 11.04.2024, Rv. 286681-01), la Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio, aveva rideterminato le pene nei confronti di tre imputati. Per due di essi, il giudice aveva mitigato le sanzioni per i reati satellite riconoscendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto al più grave delitto associativo previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Per il terzo imputato, era stato invece riconosciuto il vincolo della continuazione esterna tra il delitto associativo e un reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, separatamente giudicato con sentenza irrevocabile.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati. I primi due deducevano un vizio di motivazione sul calcolo degli aumenti di pena a titolo di continuazione; il terzo lamentava l’errata quantificazione dell’aumento per il reato satellite e l’omessa valutazione di un pregresso riconoscimento della continuazione tra i reati di cui a precedenti sentenze.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei primi due imputati per aspecificità. La Corte di rinvio, nel rideterminare la pena, aveva individuato il delitto più grave — quello associativo — stabilendo la pena base e calcolando e giustificando i singoli aumenti per ciascuno dei reati satellite, in misura contenuta e prossima al minimo edittale. Ciò dimostrava l’avvenuta ponderazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sottraendo la quantificazione al sindacato di legittimità.

Il ricorso del terzo imputato è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che, in sede di applicazione del vincolo di continuazione, il giudice del rinvio non poteva quantificare l’aumento di pena in anni 2, mesi 8 e giorni 14 di reclusione, in misura superiore a quella — anni 2, mesi 7 e giorni 20 — già determinata dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza n. 180/2019 del 24.07.2019. Tale maggiorazione integrava una violazione del divieto di reformatio in peius.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha richiamato il principio per cui, in presenza di un pregresso riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenza n. 537/2017 e quelli di cui alla sentenza n. 35/2020, il giudice del rinvio avrebbe dovuto operare — scorporandoli — autonomi aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione (Sez. 1, n. 21424 del 19.03.2019, Rv. 275845-01). Ciò in forza della proprietà transitiva della continuazione nella sua accezione positiva (Sez. 1, n. 43880 del 09.09.2022, Rv. 283745-01).

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena per la continuazione, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. I ricorsi degli altri due imputati sono stati dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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