Inammissibile il ricorso su attenuanti generiche e dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 24619 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche, così come la graduazione del trattamento sanzionatorio, costituisce espressione di discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il motivo di ricorso che riproponga una questione non previamente dedotta come motivo di appello determina una non consentita interruzione della catena devolutiva. La pena fissata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. non può essere censurata con una richiesta di nuova valutazione della sua congruità. Il ricorso che prospetti siffatte censure è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza del 12/11/2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti. Con il secondo ha contestato l’eccessività della pena inflitta.
La questione approda davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume che il giudice di appello abbia male esercitato il proprio potere discrezionale, sia nella comparazione tra circostanze sia nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo. Osserva che la doglianza relativa alla prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti non era stata previamente dedotta come motivo di appello. Ne deriva una non consentita interruzione della catena devolutiva, richiamando sul punto Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di, Rv. 274346.
La censura è, inoltre, manifestamente infondata. Il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Nel caso concreto la Corte rileva un ulteriore profilo decisivo. Essendo stata dichiarata l’improcedibilità per il reato di cui all’art. 612 cod. pen., è venuta meno la relativa aggravante. Conseguentemente, le attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. risultano essere le uniche circostanze applicate, con ciò privando di fondamento la prospettata comparazione in regime di prevalenza.
Quanto al secondo motivo, concernente l’eccessività della pena, la Corte rileva che esso è riproduttivo di una richiesta solo genericamente prospettata in appello ed è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno esposto adeguata motivazione sul punto. Richiamando l’indirizzo consolidato — Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 — si afferma che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
La Corte conclude che non è consentita la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 612 c.p. – Minaccia