Estinzione del reato per prescrizione quando il ricorso è ammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 10878 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La doglianza che denunci la violazione del diritto di difesa per mancata tempestiva notificazione del contenuto della requisitoria del pubblico ministero in grado di appello è ammissibile e di carattere assorbente, ove ritualmente e tempestivamente eccepita. Ove tale doglianza sia stata omessa dal giudice di appello, il rapporto processuale si incardina in sede di legittimità, con la conseguenza che il giudice di cassazione deve rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. Solo l’inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti dell’art. 581 cod. proc. pen. o per manifesta infondatezza dei motivi preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e impedisce il rilievo della prescrizione.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il delitto di truffa. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto di difesa per mancata trasmissione della requisitoria del pubblico ministero in grado di appello e l’omessa indicazione delle conclusioni della Procura generale, oltre a due motivi di merito sull’elemento oggettivo e soggettivo e sulla liceità del negozio contrattuale posto a base della contestata truffa.

La doglianza sulla violazione del contraddittorio, eccepita anche con le conclusioni scritte, non era stata esaminata dalla Corte di appello e il reato risultava estinto per prescrizione, spirata nelle more del giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria il primo motivo, avente carattere assorbente. Il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa per il difetto di tempestiva notificazione del contenuto della requisitoria del Sostituto Procuratore generale. La censura risulta ritualmente e tempestivamente eccepita con le conclusioni scritte e non è stata esaminata dal giudice di appello.

Accertata l’ammissibilità della doglianza, il rapporto processuale deve ritenersi incardinato in sede di legittimità. Da ciò deriva l’obbligo di dichiarare l’estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, irrimediabilmente spirato il 20/12/2024.

La Corte riafferma il consolidato principio secondo cui solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. A sostegno richiama Sez. U n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, e Sez. U n. 32 del 22/11/2000, D.L.

Poiché nel caso di specie il ricorso è ammissibile, la sentenza impugnata deve essere annullata per decorso del termine massimo di prescrizione, che non risulta essere oggetto di sospensioni. La decisione è quindi adottata senza investire i restanti motivi, rimasti assorbiti dall’accoglimento della prima censura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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