Misure di sicurezza e confisca allargata richiedono accertamento concreto di pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. II n. 10873 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di sicurezza personali facoltative dell’allontanamento dal territorio dello Stato e dell’espulsione sono applicabili solo se il giudice accerta in concreto la pericolosità sociale dell’imputato, sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. La pericolosità sociale consiste nella probabilità che l’autore commetta nuovi reati e va tenuta distinta dalla capacità a delinquere, che è insita nel fatto stesso della commissione del reato. In tema di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. e art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, la motivazione che valorizzi la sproporzione tra le somme possedute e i redditi leciti accertati è congrua e non censurabile in cassazione, se il ricorso si limiti a ipotizzare entrate ulteriori senza fornirne prova.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 13.11.2024 emessa su richiesta delle parti, applicava la pena a due imputati per i reati loro ascritti. Il giudice ordinava, ai sensi degli artt. 235 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309/1990, l’allontanamento dal territorio dello Stato per la prima e l’espulsione per il secondo a pena espiata; disponeva inoltre la confisca del denaro in sequestro ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990.

Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizi della motivazione: la prima contestava la confisca e l’allontanamento, il secondo l’espulsione, entrambe statuizioni non coperte dall’accordo delle parti.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i ricorsi, fondati sulle medesime argomentazioni, sono inammissibili. Quanto alla confisca, la motivazione del giudice è congrua ed esaustiva: ha evidenziato la sproporzione della somma in sequestro rispetto alle condizioni reddituali accertate dalla polizia giudiziaria.

In particolare, la ricorrente aveva dichiarato redditi minimi e il secondo imputato era privo di redditi leciti da anni; non è verosimile che in un breve arco temporale abbiano potuto accumulare lecitamente la somma confiscata, cui si aggiungono quelle movimentate nel periodo considerato. A fronte di tale apparato, il ricorso si limita a ipotizzare ulteriori entrate, senza fornire prova alcuna. Il vizio logico non è ravvisabile e la censura non è proponibile in cassazione.

Sul secondo profilo, la Corte premesse che le misure di sicurezza dell’allontanamento e dell’espulsione sono applicabili solo se il giudice verifica con adeguata motivazione la pericolosità sociale, da accertare in concreto secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. Il giudice ha puntualmente assolto a questo onere, valorizzando il livello di organizzazione della condotta criminosa e il pieno inserimento dei ricorrenti in ambienti delinquenziali radicati sul territorio.

Su tali elementi egli ha fondato il giudizio di pericolosità, ritenendo elevata la probabilità del compimento di ulteriori illeciti. La Corte ribadisce che la pericolosità sociale coincide con la dimensione prognostico-preventiva della capacità a delinquere e non con questa si confonde. Resta fermo che, all’esito dell’espiazione della pena, dovrà essere valutata l’attualità della pericolosità sociale.

All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

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